Ricorso Inammissibile: Cosa Succede se i Motivi Sono Ripetitivi?
Presentare un ricorso in Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una strada sempre percorribile. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di quando un ricorso inammissibile viene dichiarato tale, specialmente se i motivi presentati non sono originali ma una mera riproposizione di questioni già decise. Analizziamo insieme questo caso per capire le regole del gioco e le severe conseguenze.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per violazione della legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 1, del d.P.R. 309/1990), aggravata dalla cosiddetta “mafiosità”. L’imputato, dopo la conferma della condanna in secondo grado da parte della Corte d’Appello di Bari nel febbraio 2022, ha deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione.
I motivi del suo ricorso erano principalmente due:
1. La richiesta di riqualificare il reato in un’ipotesi di minore gravità (prevista dal comma 5 dello stesso articolo 73), sostenendo che i fatti non fossero così gravi da meritare la condanna originaria.
2. La contestazione dell’aggravante speciale della “mafiosità”, chiedendone l’esclusione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 46527/2023, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate dall’imputato, ma si è fermata a un livello procedurale, con una motivazione netta e precisa che funge da monito per la prassi processuale.
Le Motivazioni: Il Principio del Ricorso Inammissibile per Reiterazione
Il cuore della decisione risiede nella natura dei motivi presentati. La Suprema Corte ha osservato che entrambe le questioni (la riqualificazione del reato e l’esclusione dell’aggravante) erano state già ampiamente discusse e decise nel giudizio d’appello. La Corte territoriale aveva fornito una motivazione che i giudici di legittimità hanno definito “adeguata, congrua, logica ed immune da vizi”.
In altre parole, il ricorrente non ha introdotto nuovi profili di illegittimità o vizi logici nella sentenza impugnata, ma si è limitato a riproporre le stesse identiche argomentazioni già respinte. Questo comportamento processuale rende il ricorso inammissibile. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti, ma un organo che valuta la corretta applicazione del diritto. Se la sentenza d’appello ha già risposto in modo logico e corretto alle doglianze dell’imputato, ripresentarle identiche in Cassazione equivale a chiedere un riesame del merito, non consentito in quella sede.
Conclusioni: Le Conseguenze di un Ricorso Inammissibile
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’articolo 616 del Codice di procedura penale, quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente subisce una duplice condanna economica:
1. Il pagamento delle spese processuali del procedimento.
2. Il versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, a titolo di sanzione. In questo caso, la Corte ha stabilito una somma di tremila euro, ritenendola “equa e conforme a diritto”.
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per cassazione deve essere fondato su vizi specifici della sentenza impugnata e non può essere una semplice ripetizione delle difese già svolte. Tentare di ottenere un terzo giudizio di merito attraverso la riproposizione dei medesimi motivi non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche significative sanzioni economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una mera ripetizione di questioni già sollevate e risolte in modo adeguato, congruo e logico dalla Corte d’Appello.
Quali erano i principali argomenti del ricorrente?
Il ricorrente chiedeva la riqualificazione del reato in una fattispecie meno grave (ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990) e l’esclusione dell’aggravante speciale della “mafiosità”.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46527 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46527 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bari il 4 febbraio 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall’imputato, con la quale il G.u.p. del Tribunale di Bari il 9 giugno 2014, all’esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile della violazione dell’art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con l’aggravante della “nnafiosità”, fatto commesso dal 6 al 29 novembre 2003, in conseguenza condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
Il ricorrente si affida a due motivi con i quali lamenta promiscuamente vizio di motivazione e violazione di legge: con il primo motivo, in particolare, contesta la mancata riqualificazione del reato nella violazione del comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990; con l’ulteriore denunzia la mancata esclusione dell’aggravante speciale della “mafiosità”.
Il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.
Entrambi i motivi sono meramente reiterativi di questioni già dedotte in appello e già affrontate e risolte, con motivazione che risulta adeguata, congrua, logica ed immune da vizi deducibili in sede di legittimità (v. pp. 7-9 della sentenza impugnata).
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile, segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed anche al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, a titolo di sanzione pecuniaria della somma di euro tremila, che si stima equa e conforme a diritto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 ottobre 2023.