Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna per Evasione
L’esito di un processo non sempre si conclude con il giudizio di Appello. Spesso, la parola fine viene posta dalla Corte di Cassazione, ma non sempre si arriva a una discussione sul merito della vicenda. Questo è il caso del ricorso inammissibile, un istituto processuale che blocca l’esame dell’impugnazione quando questa manca dei requisiti di legge. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di questa dinamica, in un caso relativo a una condanna per il reato di evasione.
Il Contesto: Dalla Condanna in Appello al Ricorso in Cassazione
La vicenda giudiziaria ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Milano per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo di impugnazione. L’obiettivo era ottenere una riforma della sentenza di secondo grado, probabilmente contestando la valutazione delle prove o la mancata concessione di benefici.
Tuttavia, il percorso del ricorso si è interrotto bruscamente davanti alla Suprema Corte, che non è entrata nel vivo della questione, ma si è fermata a un esame preliminare della sua ammissibilità.
La Decisione della Corte: Analisi del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una sintetica ma incisiva ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non significa che la Corte abbia ritenuto l’imputato colpevole o innocente nel merito, ma semplicemente che il ricorso presentato non poteva essere esaminato per ragioni procedurali.
La Ripetitività delle Censure
Il fulcro della decisione risiede in un vizio fondamentale del ricorso: la mera riproposizione delle stesse censure già avanzate e respinte durante il giudizio di appello. In pratica, la difesa non ha introdotto nuovi argomenti o evidenziato specifici vizi di legittimità della sentenza impugnata (come un’evidente illogicità nella motivazione), ma si è limitata a ripetere le doglianze già esaminate e rigettate dal giudice precedente. Questo comportamento rende il ricorso privo della sua funzione tipica, che è quella di sottoporre alla Cassazione un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione, non di ottenere un terzo giudizio di merito.
La Valutazione delle Attenuanti e i Precedenti Penali
La Corte ha sottolineato come la motivazione della sentenza d’appello fosse del tutto logica e coerente. In particolare, i giudici di secondo grado avevano negato il riconoscimento delle attenuanti generiche basandosi su due elementi chiave:
1. I numerosi precedenti penali dell’imputato.
2. L’assenza di elementi positivi da poter valutare a suo favore.
Questa valutazione, secondo la Cassazione, è esente da vizi logici e, pertanto, non può essere messa in discussione in sede di legittimità attraverso un ricorso che non solleva specifiche e pertinenti critiche.
Le Motivazioni della Cassazione
Le motivazioni della Corte si fondano su un principio consolidato della procedura penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove rivalutare i fatti. Il suo scopo è garantire l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle norme processuali. Un ricorso che si limita a riproporre le stesse questioni di fatto già decise in appello, senza dimostrare una manifesta illogicità o una violazione di legge nella sentenza impugnata, è destinato a essere dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la decisione della Corte d’Appello di Milano fosse ben motivata, soprattutto nel negare le attenuanti, vista la storia criminale dell’imputato e la mancanza di segnali di ravvedimento.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La pronuncia in esame ribadisce un’importante lezione per chi intende impugnare una sentenza penale. Per avere successo in Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione di merito. È indispensabile strutturare un ricorso che individui e argomenti con precisione i vizi di legittimità della sentenza, come errori nell’applicazione delle norme o palesi contraddizioni nella motivazione. Un ricorso meramente ripetitivo non solo è inutile, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente, che viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con la condanna al versamento di 3.000 euro.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, tra le altre ragioni, si limita a riproporre le medesime censure già avanzate e respinte nel giudizio di appello, senza evidenziare vizi di illogicità o violazioni di legge nella sentenza impugnata.
Perché non sono state concesse le attenuanti all’imputato in questo caso?
Le attenuanti non sono state concesse a causa dei numerosi precedenti penali del ricorrente e della contemporanea assenza di elementi positivi che potessero essere valutati a suo favore per giustificare una riduzione della pena.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata quantificata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46245 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46245 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che l’unico motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. è inammissibile perché ripropone le medesime censure avanzate in appello, in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità sia i considerazione dei numerosi precedenti penali sia dalla mancanza di elementi positivamente valutabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti (cfr. pagg. 4-5 della sentenza impugnat
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 02/11/2023