Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i limiti dell’impugnazione
Quando si affronta un percorso giudiziario, l’idea di poter ricorrere fino all’ultimo grado di giudizio è una garanzia fondamentale. Tuttavia, l’accesso alla Corte di Cassazione non è automatico né scontato. Un’ordinanza recente ha ribadito un principio cruciale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della presentazione di motivi che sono una mera ripetizione di quanto già discusso e respinto nei gradi precedenti. Analizziamo questa decisione per capire meglio i requisiti di specificità di un ricorso.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna emessa dal Tribunale di Roma, successivamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando vizi di motivazione e violazione di legge. In particolare, le censure mosse riguardavano l’applicazione di diverse norme del codice penale.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, esaminando il ricorso, lo ha dichiarato inammissibile. La ragione di tale drastica decisione non risiede nel merito delle questioni sollevate, ma nel modo in cui sono state presentate. I giudici hanno constatato che i motivi di ricorso erano una “pedissequa reiterazione” di quelli già dedotti in appello.
In altre parole, l’appellante si è limitato a riproporre le stesse identiche argomentazioni già esaminate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello, senza muovere una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza di secondo grado.
L’Appello “Apparente” e la Mancanza di Specificità
Secondo la Cassazione, un ricorso formulato in questo modo è da considerarsi non specifico, ma soltanto “apparente”. Esso, infatti, omette di assolvere alla sua funzione tipica, che è quella di sottoporre al giudice di legittimità una critica ragionata del provvedimento impugnato. Non basta dissentire dalla decisione; è necessario spiegare perché e dove i giudici dei gradi precedenti avrebbero sbagliato nell’applicare la legge o nel motivare la loro scelta. Ripetere argomenti già vagliati trasforma l’impugnazione in un atto sterile, incapace di innescare un reale controllo di legittimità.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito. La Suprema Corte non riesamina i fatti per decidere chi ha torto o ragione, ma valuta se i giudici precedenti hanno applicato correttamente le norme di legge e se hanno motivato la loro decisione in modo logico e coerente. Un ricorso che si limita a ripetere le doglianze già respinte, senza confrontarsi con le ragioni addotte dalla sentenza d’appello per disattenderle, non svolge questa funzione critica. Di conseguenza, un ricorso inammissibile è l’esito inevitabile, poiché l’atto non possiede i requisiti minimi di specificità richiesti dalla legge per attivare il sindacato di legittimità.
Le Conclusioni
La decisione in esame ha importanti implicazioni pratiche. Chiunque intenda proporre ricorso per Cassazione deve essere consapevole che non è sufficiente ripresentare le proprie ragioni. È indispensabile un’analisi critica e puntuale della sentenza di secondo grado, evidenziandone gli specifici errori di diritto o i vizi logici della motivazione. In mancanza di ciò, il ricorso sarà dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie. Questo serve a scoraggiare impugnazioni meramente dilatorie o prive di un reale fondamento giuridico.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se non rispetta i requisiti previsti dalla legge. Nel caso specifico, è stato ritenuto tale perché i motivi erano una mera ripetizione di argomenti già presentati e respinti dalla Corte d’Appello, senza contenere una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono una “pedissequa reiterazione”?
Significa che le argomentazioni presentate nel ricorso sono una copia letterale o comunque concettualmente identica a quelle già esaminate e respinte nel precedente grado di giudizio, senza che vengano aggiunti nuovi profili di critica alla decisione contestata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45745 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45745 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma in data 13/1/2023, confermativa della sentenza del Tribunale di Roma resa il 12/11/2018;
ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 63:3, 639 bis, 54, 131 bis e 133 cod. pen., sono indeducibili poiché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 3, 4 e 5 della sentenza impugnata);
ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.MI.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il consigliere estensore
Così deciso in Roma, il 24/10/2023
Il presidente