Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi d’Appello Ripetitivi
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione affronti i ricorsi che non presentano valide argomentazioni giuridiche, ma si limitano a riproporre questioni già valutate. Analizziamo una decisione che definisce i contorni del ricorso inammissibile, sottolineando l’importanza di una critica specifica e puntuale alla sentenza impugnata, anziché una semplice ripetizione dei motivi d’appello.
I Fatti del Processo
Il caso riguarda un individuo condannato per il reato di rapina dalla Corte d’Appello di Napoli. L’imputato, non accettando la condanna, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi. Con il primo, contestava la sua responsabilità penale nel delitto. Con il secondo, lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
L’Analisi della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi, giungendo a una conclusione netta: il ricorso è inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni, ma si ferma a un livello procedurale, constatando la carenza dei presupposti per un giudizio di legittimità. Vediamo nel dettaglio le ragioni.
Il Primo Motivo: la Ripetitività delle Argomentazioni
La Corte ha osservato che il primo motivo di ricorso non era altro che una ‘pedissequa riproduzione’ di quanto già sostenuto e respinto dalla Corte d’Appello. La sentenza di secondo grado aveva spiegato in modo dettagliato, nelle pagine da 3 a 6 del provvedimento, le prove che dimostravano il pieno coinvolgimento dell’imputato in ogni fase del crimine: dalla pianificazione all’esecuzione, fino alla spartizione del bottino. Queste conclusioni si basavano, tra le altre cose, su conversazioni monitorate.
Il ricorrente, invece di contestare specificamente le argomentazioni della Corte d’Appello, si è limitato a ripresentarle identiche. La Cassazione ribadisce un principio fondamentale: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito dove si possono rivalutare i fatti. Il ricorso deve evidenziare vizi logici o violazioni di legge nella sentenza impugnata, non semplicemente riproporre una diversa lettura delle prove.
Il Secondo Motivo: il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, è stato giudicato inammissibile e manifestamente infondato. La Corte ha ricordato che la valutazione sulla concessione o meno di tali attenuanti è un ‘giudizio di fatto’ riservato al giudice di merito.
Questo giudizio è insindacabile in sede di legittimità, a condizione che la motivazione sia esente da illogicità evidenti. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione coerente per la sua decisione. La Cassazione, citando una propria precedente sentenza (n. 43952/2017), ha sottolineato che è sufficiente che il giudice indichi gli elementi ritenuti decisivi per il diniego, senza dover confutare ogni singolo altro elemento potenzialmente a favore dell’imputato.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione centrale dell’ordinanza risiede nella natura stessa del ricorso per Cassazione. Non è una terza istanza di giudizio dove si riesaminano i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione delle sentenze precedenti. Un ricorso che si limita a ripetere le doglianze già esaminate e respinte, senza una critica mirata e specifica al ragionamento del giudice d’appello, manca del suo requisito essenziale e si traduce, inevitabilmente, in un ricorso inammissibile.
Conclusioni
La decisione consolida un orientamento giurisprudenziale ben preciso: per avere una possibilità di successo in Cassazione, non basta essere in disaccordo con la sentenza d’appello. È necessario articolare una critica tecnica, puntuale e specifica, che metta in luce le violazioni di legge o i vizi logici manifesti del provvedimento impugnato. La mera riproposizione di argomenti fattuali già vagliati porta alla dichiarazione di inammissibilità, con la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile principalmente perché i motivi presentati erano una semplice e pedissequa riproduzione delle argomentazioni già discusse e respinte dalla Corte d’Appello, senza contenere una critica specifica e mirata contro la motivazione della sentenza impugnata.
È possibile contestare in Cassazione la mancata concessione delle attenuanti generiche?
Sì, ma solo a condizioni molto specifiche. Non si può chiedere alla Cassazione di rivalutare i fatti. Si può contestare la decisione solo se la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3097 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3097 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VILLARICCA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale la difesa si duole del dichiarazione di penale responsabilità dell’odierno ricorrente in merito al deli rapina ascrittogli, non è consentito dal momento che sono inammissibili i moti che si risolvono nella pedissequa riproduzione di quelli già dedotti in appe puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si vedano, in merito, le pagg. dell’impugnata sentenza ove la Corte spiega in modo chiaro e dettagliato come s da considerarsi granitica la prova del diretto coinvolgimento del COGNOME, d “COGNOME“, nella programmazione e commissione della rapina, avendo preso costui parte, come anche risulta inequivocabilmente dalle conversazion monitorate, ad ogni fase dell’attività criminosa, nonché alla suddivisione profitto ricavato), laddove difettino di una critica specifica al provvedimento prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomenta in ragione delle quali i motivi di appello non sono stati accolti;
osservato che il secondo motivo di doglianza, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sed legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esent da evidenti illogicità (si veda pag. 7 della sentenza impugnata), anche conside il principio affermato da questa Corte, secondo cui è sufficiente che il giudi merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, fa riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanen disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
che, inoltre, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra q indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della conce o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il 5 dicembre 2025.