Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sconfirma l’Appello Ripetitivo
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con la sentenza precedente. È necessario presentare argomentazioni nuove e specifiche che critichino puntualmente la decisione impugnata. La recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce con forza questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché i motivi erano una mera ripetizione di quelli già respinti in appello. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere i requisiti di specificità richiesti in sede di legittimità.
I Fatti del Caso: Dalla Sottrazione di Merce alla Condanna
Il caso ha origine da un episodio avvenuto in un esercizio commerciale. Un’imputata, dopo aver sottratto della merce, ha tenuto una condotta aggressiva per garantirsi la fuga. La difesa, sia in primo grado che in appello, aveva tentato di ottenere una riqualificazione del reato in una fattispecie meno grave, ossia il furto tentato. Tuttavia, la Corte d’Appello aveva rigettato tale richiesta, basando la propria decisione sulle dichiarazioni testimoniali che provavano in modo chiaro l’atteggiamento violento dell’imputata, finalizzato a fuggire dopo la sottrazione dei beni.
La Decisione della Cassazione e il Principio del Ricorso Inammissibile
Di fronte alla Suprema Corte, la difesa ha riproposto la stessa identica questione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. La Cassazione, tuttavia, ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neanche entrare nel merito della questione. La ragione è puramente processuale: i motivi del ricorso erano una ‘pedissequa reiterazione’ di quelli già presentati e puntualmente disattesi dalla Corte d’Appello.
La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento, secondo cui sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dell’appello, magari con qualche aggiunta assertiva, ma senza una critica puntuale al provvedimento impugnato e senza confutare le argomentazioni su cui si fonda la decisione.
L’Importanza della Specificità dei Motivi
Questo principio non è un mero formalismo. La sua funzione è garantire che il giudizio di Cassazione si concentri sulla sua funzione di controllo della corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità), senza trasformarsi in un terzo grado di giudizio sui fatti. Un ricorso che non si confronta con le ragioni della sentenza d’appello è considerato ‘non specifico’ o ‘soltanto apparente’, perché omette di assolvere alla sua funzione essenziale: criticare la decisione precedente.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione di inammissibilità su due pilastri fondamentali. In primo luogo, ha constatato che il motivo di ricorso era una copia di quanto già dedotto in appello, senza alcuna analisi critica delle ragioni per cui la Corte territoriale aveva respinto quelle stesse argomentazioni. In secondo luogo, i giudici di legittimità hanno evidenziato che la motivazione della Corte d’Appello era del tutto congrua, logica e priva di vizi. La sentenza impugnata aveva infatti valorizzato correttamente le prove testimoniali, dalle quali emergeva la condotta aggressiva dell’imputata finalizzata alla fuga, elemento che giustificava la qualificazione giuridica del reato e la conseguente condanna.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un monito importante: presentare un ricorso in Cassazione richiede uno sforzo argomentativo mirato e specifico. Non è una strategia vincente riproporre le stesse lamentele già respinte, sperando in un esito diverso. È invece indispensabile analizzare a fondo la motivazione della sentenza d’appello e costruire una critica giuridica che ne metta in luce le eventuali falle logiche o le violazioni di legge. In assenza di questo, il risultato è una declaratoria di inammissibilità, con la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo la sentenza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando non è formulato nei termini consentiti dalla legge, ad esempio perché si fonda su motivi che sono una mera ripetizione di quelli già presentati e respinti in appello, senza una critica specifica e argomentata contro la decisione impugnata.
Cosa intende la Corte per ‘pedissequa reiterazione’ dei motivi di appello?
La Corte intende la riproduzione letterale e non critica delle censure già sollevate nel precedente grado di giudizio. Questi motivi sono considerati solo ‘apparenti’ perché non svolgono la funzione tipica di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso e non si confrontano con le ragioni per cui l’appello è stato respinto.
Quali sono state le conseguenze per la ricorrente in questo caso?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a seguito della dichiarazione di inammissibilità del suo ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4244 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4244 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME NOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME (cui 06f6ag1) nata a PALERMO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 03/06/2025 della Corte d’appello di Bologna dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nell’ipotesi di reato di furto tentato, non Ł formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perchØ risulta fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che a tale specifico riguardo deve ribadirsi il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui «sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al piø con l’aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtø delle quali i motivi di appello non sono stati accolti» (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01);
considerato che nel caso di specie la Corte territoriale, con motivazione esente dai vizi dedotti, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato (si veda pagina 1 della sentenza impugnata, ove si valorizzano le dichiarazioni testimoniali dalle quali Ł emersa la prova della condotta aggressiva da parte dell’imputata al fine di guadagnarsi la fuga dall’esercizio commerciale dopo la sottrazione della merce ivi esposta);
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
– Relatore –
Ord. n. sez. 1226/2026
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 27/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME COGNOME