Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4023 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4023 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO ii DATA_NASCITA
uvv esu sentenza del – 1/0 2025 dela CORTE E D’APPELLO DI PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che na parzialmente riformato quella del Tribunale palermitano, condannando il ricorrente all pena di mesi otto di reclusione ed euro 180,00 di multa in ordine al delitto di furto pluriaggra
Considerato che il primo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge in relazione ag artt. 192, 530, commi 1 e 2, 533, 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. e 624, 625, comma 1, c..2 cod. ben: – non è deducble in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvon nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Co di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quan omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto ricorso (Sez. 2, n. 42046 ce; 17/07/21u19, COGNOME, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Se2. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv 243838); d:
Considerato che lo stesso motivo è anche manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma lett e), cod. proc. pen., è quello che emerge da contrasto dello sviluppo argorrentafivo ci&:b sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento, ma la motivazione della sentenza impugnata
non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) c proc, pen.: in particolare le sentenze di merito, in doppia conforme, riferiscono che l’imput era presente all’atto della verifica; quella di primo grado, richiamata da quella di appello, rif dell’esistenza di un contratto di affitto stipulato dal COGNOME con i proprietari, a riprov stabilità della fruizione: inoltre ., 5 contratto per la fornitura antecedete era stato risolto per rnc u osim , ma COGNOME fo energ ia senza alcun contratto. Con l’insieme di tali elementi non si confronta in modo puntuale il motivo di ricorso, che per altro non deduce alcun travisamento in modo specifico;
Considerato che fl secondo motivo di r corso – che contesta violazione di legge ; ex art. 606 cod. oroc, nen. in ordine aia mancata applicazione deil’art 62-bis cod. pen. in considerazione degli artt. 69 e 133 cod. pen. – è anche in questo caso reiterativo. Il Giudice primo grado aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, ma ne escludeva la prevalenza. La Corte di Appello, sul punto ; si rimette alla medesima decisione, offrendo una v’aizione congrua ed adeguata (si vedano, pagg. 2 e 3, della sentenza impugnata) rilevando come i motivi che avevano fondato il primo giudizio di equivalenza – mancata conoscenza della quantità di energia prelevata, non eclatante gravità dei fatti – risultavano adeguati e gli elementi vengono nuovamente richiamati dal motivo di ricorso in esame. D’altro canto, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando un valutazione discre,zionaie tipica dei giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qua non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da suffici motivazione- come è nei caso in esame – tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenze si sia limitata a riterieria la più idonea a realizzare l’adeguatezza te n .cci -cn,: GLYPH U GLYPH .10713 ne; 25/92/2010, Contaido, Rv, 245931);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dC ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Il Presidente Così deciso il 17 dicembre 2025 Il consglieìre estensore