Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Ripetitivi
Quando si presenta un ricorso in Corte di Cassazione, è fondamentale formulare censure specifiche e nuove rispetto a quanto già discusso nei precedenti gradi di giudizio. In caso contrario, si rischia una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di questa regola procedurale.
I Fatti del Processo
Il caso in esame riguarda un individuo condannato in primo grado e in appello per una serie di reati: furto in abitazione, resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di grimaldelli. L’imputato, non soddisfatto della sentenza della Corte d’Appello di Napoli, ha deciso di presentare ricorso per cassazione.
Tuttavia, l’appello si basava su un unico motivo: un presunto vizio di motivazione della sentenza impugnata riguardo al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 del codice penale.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 16641/2024, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno rilevato che il motivo presentato dal ricorrente non era altro che una riproposizione di argomenti già ampiamente esaminati e motivatamente respinti dal giudice di merito, ovvero la Corte d’Appello.
Questa decisione comporta non solo l’impossibilità di esaminare nel merito la questione sollevata, ma anche due conseguenze economiche dirette per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La motivazione della Suprema Corte si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti e le prove. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze precedenti. Presentare un ricorso che si limita a ripetere le stesse argomentazioni già disattese, senza individuare uno specifico errore di diritto commesso dal giudice d’appello, trasforma il ricorso in un tentativo di ottenere una nuova valutazione del merito, compito che non spetta alla Cassazione. Nel caso di specie, i giudici hanno evidenziato che la Corte d’Appello aveva già fornito “corretti argomenti giuridici” per giustificare il mancato riconoscimento dell’attenuante. Pertanto, il ricorso è stato giudicato privo dei requisiti minimi per poter essere esaminato.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
La decisione in commento ribadisce un’importante lezione pratica: l’appello in Cassazione deve essere preparato con estrema cura, focalizzandosi su vizi di legittimità e non sulla semplice riproposizione delle proprie tesi. Un ricorso inammissibile non solo è inefficace ai fini della difesa, ma si traduce anche in un aggravio di costi per l’imputato. È quindi essenziale, per i legali, strutturare il ricorso evidenziando in modo chiaro e specifico le violazioni di legge o i vizi logici della sentenza impugnata, evitando di presentare doglianze generiche o meramente ripetitive, destinate a un’inevitabile dichiarazione di inammissibilità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo proposto era una semplice riproposizione di censure già adeguatamente esaminate e respinte con corretti argomenti giuridici dalla Corte d’Appello.
Qual era l’oggetto principale del ricorso?
L’oggetto del ricorso era il presunto vizio di motivazione della sentenza d’appello in merito al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall’art. 62 n. 4 del codice penale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16641 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16641 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per reati di furto in abitazione (capo A), resistenza (capo B) e possesso ingiustificato di grimaldelli (capo C);
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n 4 cod. pen., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 4 e 5);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/04/2024