Ricorso Inammissibile: La Decisione della Cassazione su Appelli Ripetitivi
Quando un appello alla Corte di Cassazione si limita a ripetere le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di giudizio precedenti, il suo esito è quasi sempre segnato: la dichiarazione di ricorso inammissibile. Questa ordinanza della Suprema Corte offre un chiaro esempio di tale principio, sottolineando i limiti del giudizio di legittimità e le conseguenze per chi presenta un ricorso privo dei requisiti di legge. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Palermo nei confronti di un imputato per i reati di furto in abitazione, aggravato dalla violenza sulle cose, ai sensi degli articoli 624-bis e 625 del codice penale. Non accettando la sentenza di secondo grado, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a quattro distinti motivi di censura.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La conseguenza diretta per il ricorrente non è stata solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso è Inammissibile?
Il cuore della decisione risiede nella motivazione fornita dai giudici. La Corte ha stabilito che i quattro motivi presentati dal ricorrente non erano ammissibili in sede di legittimità. Il motivo è semplice ma fondamentale nel nostro ordinamento processuale: i motivi di ricorso erano una mera riproduzione di profili di censura già adeguatamente esaminati e respinti, con argomenti giuridici corretti, dal giudice di merito, ovvero la Corte d’Appello.
Nello specifico, il ricorrente aveva tentato di contestare nuovamente:
1. La sussistenza del reato e la sua riconducibilità all’imputato: questioni di fatto già ampiamente valutate nei precedenti gradi di giudizio.
2. L’aggravante della violenza sulle cose: un punto già discusso e confermato dalla Corte d’Appello.
3. L’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.): una valutazione discrezionale del giudice di merito, che la Cassazione non può riesaminare se non per vizi logici, qui non riscontrati.
4. Il diniego delle attenuanti generiche e la misura della pena: anche in questo caso, si tratta di valutazioni di merito che rientrano nel potere del giudice che ha emesso la sentenza impugnata.
La Suprema Corte ha quindi ribadito che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio sul fatto, ma di un giudice di legittimità, chiamato a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non a rivalutare le prove.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve come importante monito sulle corrette modalità di accesso al giudizio di Cassazione. Presentare un ricorso inammissibile perché meramente ripetitivo non solo è un’azione destinata al fallimento, ma comporta anche significative conseguenze economiche. La decisione sottolinea che un ricorso per Cassazione deve sollevare questioni di diritto nuove o criticare in modo specifico la sentenza impugnata per vizi di legittimità (come violazione di legge o vizio di motivazione), non limitarsi a riproporre le medesime doglianze di fatto già disattese. Per gli operatori del diritto, ciò significa concentrare gli sforzi sulla formulazione di motivi di ricorso pertinenti e specifici, che attacchino la struttura giuridica della sentenza e non semplicemente il suo esito fattuale.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando si limita a riproporre gli stessi motivi di censura già adeguatamente valutati e respinti dal giudice del merito, senza sollevare reali questioni di legittimità.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, oltre a rendere definitiva la sentenza impugnata.
Quali erano i motivi del ricorso respinti in questo caso?
I motivi respinti riguardavano la sussistenza del reato, la riconducibilità del fatto all’imputato, la presenza dell’aggravante della violenza sulle cose, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il diniego delle attenuanti generiche con la relativa misura della pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15271 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15271 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LICATA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 624 bis, comma 1 e 625, n.2, cod. pen. (capi 1 e 2);
Ritenuto che il quattro motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 2 sulla sussistenza del reato e sulla riconducibilità del fatto all’imputato; pag. 3 sulla aggravante della violenza sulle cose; pag. 3 sulla esclusione dell’art. 131 bis cod. pen.; pag. 4 sul diniego delle attenuanti generiche e la misura della pena);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/03/2024