Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale che i motivi siano nuovi e specifici. Un ricorso inammissibile è spesso il risultato di una strategia difensiva che si limita a ripetere argomentazioni già esaminate e respinte nei gradi di giudizio precedenti. L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di questa dinamica, sottolineando i rigorosi criteri di ammissibilità del giudizio di legittimità e le conseguenze del loro mancato rispetto.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dal ricorso presentato da una cittadina avverso una sentenza della Corte d’Appello di Ancona. La difesa contestava la decisione dei giudici di merito, sollevando una serie di censure che, come vedremo, la Suprema Corte ha ritenuto non meritevoli di essere esaminate nel merito.
Il punto centrale del dibattito verteva, tra le altre cose, sulla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale, una norma che consente di escludere la sanzione penale per reati di lieve entità.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con l’ordinanza del 31 maggio 2024, la settima sezione penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, non solo la sentenza d’appello è stata confermata, ma la ricorrente è stata anche condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni: Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su una motivazione netta e precisa: i motivi del ricorso non erano ammissibili in sede di legittimità. Essi, infatti, si limitavano a riproporre le stesse censure già adeguatamente vagliate e respinte dai giudici di merito. La Suprema Corte ha evidenziato come le argomentazioni della Corte d’Appello fossero:
* Giuridicamente corrette: Basate su una corretta interpretazione e applicazione delle norme.
* Puntuali: Rispondevano in modo specifico alle doglianze difensive.
* Coerenti e logiche: Prive di manifeste incongruenze e fondate sulle emergenze processuali.
In sostanza, il ricorso non presentava vizi di legittimità (come violazioni di legge o difetti di motivazione), ma tentava di ottenere un nuovo giudizio sul merito dei fatti, attività preclusa alla Corte di Cassazione.
L’Esclusione della Causa di Non Punibilità (Art. 131-bis c.p.)
Un aspetto cruciale della decisione riguarda la non applicabilità dell’art. 131-bis c.p. La Corte ha confermato la valutazione dei giudici di merito, i quali avevano escluso tale beneficio in ragione della particolare “intensità del dolo” accertata. Questo elemento soggettivo è stato ritenuto incompatibile con il concetto di “particolare tenuità” dell’offesa, che richiede una valutazione complessiva del fatto, includendo anche l’atteggiamento psicologico dell’agente. La decisione ribadisce che l’intensità della volontà criminale è un fattore determinante per negare l’applicazione di questa causa di non punibilità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre importanti spunti di riflessione. In primo luogo, conferma che il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. Presentare un ricorso inammissibile perché meramente ripetitivo di argomentazioni già respinte non solo è inutile, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il ricorrente. In secondo luogo, evidenzia come la valutazione per l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. non sia automatica, ma dipenda da un’analisi approfondita di tutti gli aspetti del reato, inclusa l’intensità del dolo, che può costituire un ostacolo insormontabile per il riconoscimento del beneficio.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è inammissibile quando i motivi proposti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto si limitano a riprodurre censure già adeguatamente vagliate e respinte dai giudici di merito con argomentazioni giuridicamente corrette, puntuali e logiche.
Perché in questo caso non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
La Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito di non applicare l’art. 131-bis c.p. a causa della specifica ‘intensità del dolo’ accertata, ritenuta incompatibile con i requisiti per la particolare tenuità del fatto.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27604 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27604 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CIVITANOVA MARCHE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono conse legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche così da rendere il relativ di merito non censurabile in questa sede con riguardo alla ritenuta non applicabilità di esclusione della non punibilità di cui all’ad 131 bis cp in particolar modo per l dolo accertata e ritenuta rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’ar proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 31 maggio 2024.