Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Quando si presenta un appello, non basta ripetere le stesse argomentazioni già respinte. È fondamentale una critica puntuale e specifica della decisione che si intende contestare. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile proprio per la sua natura ripetitiva e generica. Questo caso offre un’importante lezione sulla corretta redazione degli atti di impugnazione e sul peso delle prove nel processo penale.
I Fatti del Processo e la Decisione della Corte d’Appello
Il caso ha origine da una condanna per il reato di truffa emessa dalla Corte d’Appello di Trieste. L’imputato, ritenuto responsabile del reato, decideva di impugnare la sentenza, portando la questione dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. La difesa si basava principalmente sulla contestazione di un vizio motivazionale e sulla violazione di legge nel giudizio di responsabilità penale. Tuttavia, la strategia difensiva si rivelerà inefficace.
Le Prove a Carico dell’Imputato
La condanna nei gradi di merito non si fondava su un singolo elemento, ma su un quadro probatorio solido. Tra le prove decisive figuravano non solo una ricognizione fotografica, contestata dal ricorrente, ma anche un elemento oggettivo e difficilmente confutabile: il ritrovamento di un’impronta digitale dell’imputato sul luogo dei fatti. Questo dettaglio sarà cruciale per la decisione finale della Cassazione.
Analisi del ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso e li ha rapidamente giudicati non meritevoli di accoglimento. La principale criticità risiedeva nel fatto che il ricorso era meramente “riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese” dai giudici di merito. In altre parole, la difesa si era limitata a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte in appello, senza muovere una critica specifica e circostanziata alle motivazioni della sentenza impugnata. Questo approccio rende l’impugnazione generica e, di conseguenza, inammissibile.
La Critica Parziale delle Prove
Un altro punto debole del ricorso era la sua parzialità nell’analisi delle prove. La difesa si concentrava esclusivamente nel contestare la validità della ricognizione fotografica, ignorando completamente l’altra prova schiacciante a carico del proprio assistito: l’impronta digitale. Secondo la Corte, non è possibile contestare una condanna attaccando un solo elemento probatorio quando ve ne sono altri, altrettanto o più significativi, che non vengono minimamente discussi. Un ricorso efficace deve affrontare la totalità del ragionamento probatorio del giudice.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 28798 del 2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La motivazione si fonda su due pilastri. In primo luogo, il ricorso è stato considerato “indeducibile” in quanto non conteneva una critica specifica e analitica delle argomentazioni della sentenza d’appello, limitandosi a una sterile riproposizione di temi già trattati. In secondo luogo, è stata evidenziata la mancanza di argomentazione riguardo a elementi di prova decisivi, come l’acquisizione dell’impronta dell’imputato. Questa omissione ha reso la contestazione della colpevolezza del tutto inefficace e parziale. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa decisione rafforza un principio fondamentale del diritto processuale penale: l’onere della specificità dei motivi di ricorso. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso verso una sentenza; è necessario analizzare criticamente le motivazioni del giudice, individuare i punti deboli e costruire un’argomentazione logico-giuridica che li contesti punto per punto. Ignorare prove decisive o riproporre passivamente vecchie difese è una strategia destinata al fallimento, che porta a una declaratoria di inammissibilità e a ulteriori oneri economici per il ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a ripetere argomentazioni già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza formulare una critica specifica e puntuale contro le motivazioni della sentenza d’appello.
Quale prova decisiva è stata ignorata dalla difesa nel ricorso?
La difesa ha contestato la validità di una ricognizione fotografica ma ha completamente omesso di argomentare in merito a una prova molto significativa: il ritrovamento di un’impronta digitale dell’imputato sul luogo del reato.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28798 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28798 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BIELLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO –
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione al giudizio di responsabilità penale del ricorrente per il reato di truffa, è indeducibile poiché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata);
ritenuto altresì che il ricorso si limita a contestare la valenza della ricognizione fotografica senza nulla argomentare in riferimento agli ulteriori argomenti di prova evidenziati (acquisizione dell’impronta dell’imputato sul luogo dei fatti);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024
Il Presidente