Ricorso Inammissibile: la Cassazione sanziona la ripetizione dei motivi d’appello
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con la sentenza precedente. È fondamentale presentare una critica argomentata e specifica. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda che la semplice riproposizione dei medesimi argomenti già valutati e respinti in appello conduce a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese. Analizziamo questa ordinanza per comprendere meglio questo importante principio processuale.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato di truffa, aggravata dall’aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità, ai sensi degli articoli 640 e 61 n. 7 del codice penale. L’imputato, ritenuto responsabile dalla Corte d’Appello di Bologna con sentenza del 16 giugno 2023, decideva di impugnare tale decisione presentando ricorso per cassazione.
L’unico motivo di doglianza sollevato dal ricorrente contestava la correttezza della motivazione con cui i giudici di merito avevano affermato la sua responsabilità penale.
La Decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso totalmente inammissibile. La decisione si fonda su un’argomentazione netta e consolidata nella giurisprudenza di legittimità: i motivi presentati non erano altro che una copia di quelli già esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello.
L’assenza di specificità dei motivi
Il fulcro della decisione risiede nel concetto di specificità del ricorso. La Corte ha osservato che i motivi addotti si risolvevano in una “pedissequa reiterazione” di quelli già dedotti in appello. Invece di assolvere alla “tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso”, gli argomenti si limitavano a riproporre le stesse tesi, senza confrontarsi criticamente con le ragioni esposte dai giudici di secondo grado nelle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata. Di conseguenza, i motivi sono stati considerati “non specifici ma soltanto apparenti”.
Le motivazioni della Corte Suprema
La Corte Suprema ha ribadito un principio cardine del giudizio di cassazione: il ricorso non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo sulla legittimità e sulla coerenza logica della decisione impugnata. Per questo, non basta ripetere le proprie ragioni, ma è necessario dimostrare dove e perché la Corte d’Appello ha sbagliato nel suo ragionamento giuridico nel respingere proprio quelle ragioni.
L’omissione di questo confronto critico rende il ricorso privo della sua funzione essenziale, trasformandolo in un atto meramente formale e, pertanto, inammissibile. La Corte, nel dichiarare l’inammissibilità, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso privo dei requisiti di legge.
Le conclusioni e le implicazioni pratiche
Questa ordinanza offre un importante monito per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. È inutile e controproducente presentare un ricorso che si limiti a copiare e incollare i motivi d’appello. Un ricorso efficace deve essere un dialogo critico con la sentenza che si contesta, evidenziandone vizi logici o violazioni di legge specifiche e puntuali. In caso contrario, il risultato non sarà una nuova valutazione dei fatti, ma una secca dichiarazione di ricorso inammissibile, con l’aggravio di ulteriori spese e sanzioni a carico del ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché è stato ritenuto una ‘pedissequa reiterazione’, ovvero una ripetizione passiva degli stessi motivi già presentati e respinti dalla Corte d’Appello, senza offrire una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Qual è la funzione essenziale di un ricorso in Cassazione secondo questa ordinanza?
La funzione tipica è quella di svolgere una critica argomentata contro la sentenza impugnata, evidenziandone i vizi, e non quella di riproporre semplicemente argomenti già valutati e disattesi nel grado di giudizio precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28763 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28763 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a RAVENNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui agli 61 n. 7 e 640 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvo nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualment disattesi dalla corte di merito alle pagine 2 e 3 della sentenza impugna dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quant omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso l sentenza oggetto di ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024
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I Consigliere Es nsore
Il Presidente