Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sconfirma l’Appello Ripetitivo
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa essere rapidamente definito dalla Corte di Cassazione. Quando un’impugnazione si limita a riproporre le stesse questioni già decise nel grado precedente, senza un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, il suo destino è segnato. Analizziamo insieme questo caso per comprendere i principi procedurali alla base della decisione.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di tentato furto aggravato. La Corte di Appello, intervenendo sulla prima sentenza del Tribunale, aveva parzialmente riformato la decisione. Pur confermando la responsabilità penale dell’imputato, aveva operato un bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e le aggravanti contestate, ritenendole equivalenti e, di conseguenza, rideterminando la pena.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo di impugnazione.
Il Ricorso e la sua Inammissibilità
Il ricorrente ha lamentato una violazione di legge e un vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel non accogliere la sua richiesta di escludere la contestata recidiva. Tuttavia, la Suprema Corte ha stroncato sul nascere tali doglianze, qualificando il ricorso come meramente riproduttivo.
Questo significa che l’atto di impugnazione non faceva altro che ripetere le stesse argomentazioni e censure già presentate, valutate e motivatamente respinte dai giudici d’appello. Mancava, secondo la Corte, un elemento essenziale per un valido ricorso in sede di legittimità: un confronto specifico e critico con le ragioni giuridiche esposte nella sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha evidenziato che i motivi di ricorso non possono essere una semplice riproposizione dei motivi d’appello. Per essere ammissibile, il ricorso deve articolare uno specifico confronto critico con le argomentazioni della sentenza di secondo grado. L’imputato, invece, non ha sviluppato alcuna critica puntuale rispetto a quanto già deciso, rendendo le sue doglianze non consentite in sede di legittimità. La Corte territoriale, secondo i giudici supremi, aveva già fornito una risposta adeguata e supportata da validi argomenti giuridici alle questioni sollevate dalla difesa.
La decisione di dichiarare il ricorso inammissibile è stata quindi una diretta conseguenza di questa carenza argomentativa. Il ricorso è stato giudicato incapace di scalfire la logicità e la correttezza giuridica della decisione della Corte d’Appello.
Le Conclusioni
In conclusione, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Tale declaratoria comporta due conseguenze significative per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di cassazione non è un terzo grado di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. Pertanto, un ricorso deve essere tecnicamente ben strutturato, evitando la sterile ripetizione di argomenti già disattesi.
Perché il ricorso presentato alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché le doglianze proposte erano meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente esaminati e respinti dalla Corte territoriale, senza che il ricorrente articolasse uno specifico confronto critico con le motivazioni della sentenza impugnata.
Qual era l’argomento principale del ricorso?
L’unico motivo di ricorso si basava sulla violazione di legge e sul vizio di motivazione per la mancata esclusione della recidiva contestata da parte della Corte d’Appello.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32308 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32308 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale per avere ritenuto le già riconosciute circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e, in conseguenza rideterminato la pena, ha confermato l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di tentato furto aggravato (Palermo, il 25/11/2017).
Ritenuto che le doglianze proposte con un unico motivo (violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte territoriale accolto la richiesta difensiva di esclusione della contestata recidiva), non sono consentite in sede di legittimità, perché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (pp. 2 e 3 sent. imp.), con il supporto di adeguati argomenti giuridici, rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 giugno 2024
Il Consigliere estensore
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