Ricorso Inammissibile: La Cassazione e il Divieto di Appelli Ripetitivi
Nel sistema giudiziario italiano, l’accesso ai diversi gradi di giudizio è un diritto fondamentale, ma è regolato da principi rigorosi. Uno di questi è il divieto di presentare appelli che siano mere ripetizioni di argomentazioni già esaminate e respinte. L’ordinanza n. 32724/2024 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato, sottolineando l’importanza della specificità e della novità nelle censure mosse a una sentenza. Analizziamo questo caso per comprendere meglio le dinamiche processuali.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna di primo grado, confermata dalla Corte d’Appello di Genova. Due soggetti venivano ritenuti responsabili dei reati di minaccia aggravata e furto aggravato. Uno dei due era stato condannato anche per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.
Insoddisfatti della decisione di secondo grado, entrambi gli imputati, tramite il loro difensore, decidevano di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. Il loro gravame si concentrava su un unico punto: un presunto vizio di motivazione relativo alla loro condanna per il reato di furto.
Il Ricorso per Cassazione e la Questione del Ricorso Inammissibile
Il fulcro dell’impugnazione era la critica alla logica seguita dai giudici di merito nel ritenerli colpevoli del furto. Tuttavia, la Suprema Corte ha immediatamente rilevato una criticità fondamentale nell’atto presentato: i motivi addotti erano una semplice riproposizione di quelli già esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello.
In ambito processuale, un ricorso non può limitarsi a ripetere le stesse doglianze già sollevate. Deve, al contrario, contenere una critica specifica, puntuale e argomentata contro la decisione che si intende impugnare, evidenziando dove e perché il giudice precedente avrebbe commesso un errore di diritto o di logica. Quando ciò non avviene, il ricorso è considerato ‘apparente’ o ‘aspecifico’ e, di conseguenza, si incorre nella sanzione del ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile basandosi su un ragionamento chiaro e consolidato. I giudici hanno osservato che la Corte d’Appello aveva già illustrato in modo esauriente e logico le ragioni della condanna per furto. In particolare, era stato chiarito come gli imputati avessero conseguito la ‘piena, effettiva e autonoma disponibilità della merce sottratta’, un elemento chiave per la configurazione del reato.
La difesa aveva tentato di far valere l’argomento della permanenza dei due soggetti nei pressi del luogo del furto, ma anche questo aspetto era stato giudicato irrilevante dai giudici di merito. La Cassazione ha quindi stabilito che le censure difensive non costituivano una vera critica alla sentenza, ma erano ‘soltanto apparenti’, in quanto omettevano di confrontarsi in modo costruttivo con le argomentazioni della Corte d’Appello. Questo comportamento processuale, definito ‘pedissequa reiterazione’, non adempie alla funzione tipica di un ricorso, che è quella di stimolare un controllo critico sulla decisione impugnata.
Le Conclusioni: L’Importanza della Specificità negli Atti di Impugnazione
La decisione della Cassazione ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: le impugnazioni devono essere specifiche e critiche, non meramente ripetitive. Presentare un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche conseguenze economiche negative. In questo caso, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: ogni atto di impugnazione deve essere attentamente ponderato e costruito come un dialogo critico con la sentenza precedente, non come un’eco delle proprie precedenti difese.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte in appello, senza muovere una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
Qual era l’argomento principale dei ricorrenti riguardo al reato di furto?
I ricorrenti contestavano la loro responsabilità per il reato di furto, ma la Corte ha ritenuto che la sentenza d’appello avesse già chiarito in modo esauriente come avessero ottenuto la piena e autonoma disponibilità della merce rubata, rendendo irrilevanti le loro argomentazioni.
Quali sono le conseguenze per i ricorrenti dopo la dichiarazione di inammissibilità?
I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32724 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32724 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN Duarro
Rilevato che COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono, con due distinti atti a firma del comune difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale i ricorrenti erano stati ritenuti responsabili dei delitti di minaccia aggravata e furto aggravato ed inoltre, il solo COGNOME, di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate;
Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con cui entrambi i ricorrenti denunziano il vizio di motivazione in ordine alla riconosciuta responsabilità degli imputati per il reato di furto, è inammissibile, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito. Quest’ultima ha, infatti, chiaramente illustrato sia modo in cui gli imputati hanno conseguito la piena, effettiva e autonoma disponibilità delle merce sottratta, sia l’irrilevanza dell’argomento della permanenza dei due imputati nei pressi del bar; pertanto, le censure difensive devono considerarsi non specifici, bensì soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710-01);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono dichiararsi inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l’8 maggio 2024.