Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza di Motivi Specifici
Presentare un ricorso in Cassazione richiede una tecnica e una precisione particolari. Non è sufficiente ripetere le proprie ragioni; è necessario confrontarsi criticamente con la decisione che si intende impugnare. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile perché meramente ripetitivo dei motivi già esposti in appello. Questo caso offre uno spunto essenziale per comprendere i requisiti di ammissibilità nel giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Il procedimento trae origine dalla condanna di un individuo per i reati di introduzione nello Stato e detenzione per la vendita di prodotti con marchi contraffatti, previsti dall’articolo 474 del codice penale. La sentenza di primo grado era stata integralmente confermata dalla Corte d’Appello di Roma.
Contro questa decisione, l’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione. I motivi del ricorso si concentravano su presunti vizi di motivazione della sentenza d’appello, in particolare lamentando una valutazione inadeguata della presunta ‘grossolanità’ della contraffazione, un elemento che, se provato, avrebbe potuto escludere il reato.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La Corte ha osservato che i motivi presentati dall’imputato non erano altro che una ‘pedissequa reiterazione’ delle doglianze già sollevate con l’atto di appello. In altre parole, il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse identiche argomentazioni, senza però confrontarsi criticamente con le risposte e le motivazioni fornite dalla Corte d’Appello nella sentenza impugnata.
Analisi dei motivi del ricorso inammissibile
Secondo la Suprema Corte, un ricorso per cassazione è ricorso inammissibile quando non attacca specificamente i punti della motivazione della sentenza di secondo grado. L’appello in Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito della questione, ma un controllo sulla legittimità della decisione. Pertanto, è indispensabile che il ricorrente evidenzi le presunte illogicità o violazioni di legge presenti nel ragionamento del giudice d’appello, spiegando perché le sue argomentazioni siano errate.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha fondato la sua decisione su un orientamento giurisprudenziale consolidato. Citando diverse sentenze precedenti, ha ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione che si limita a riprodurre gli stessi motivi dell’appello, già motivatamente respinti in secondo grado. Questo comportamento processuale, secondo i giudici, equivale a una mancata critica del provvedimento impugnato, riducendo il ricorso a una lamentela generica su una presunta carenza o illogicità della motivazione.
L’imputato, nel caso di specie, non ha sviluppato argomenti nuovi né ha dimostrato in che modo la Corte d’Appello avesse errato nel disattendere le sue tesi sulla contraffazione. Si è limitato a ripetere la sua versione, ignorando completamente il percorso logico-giuridico seguito dai giudici di secondo grado per confermare la condanna. Questo approccio rende il ricorso non conforme ai requisiti di specificità richiesti dalla legge per l’accesso al giudizio di legittimità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
La decisione in commento rappresenta un monito importante per gli operatori del diritto. Per evitare una declaratoria di inammissibilità, il ricorso in Cassazione deve essere redatto con estrema cura, focalizzandosi non tanto sui fatti (ormai cristallizzati nei gradi di merito), quanto sui vizi della sentenza impugnata. È cruciale analizzare punto per punto la motivazione della Corte d’Appello e costruire un’argomentazione critica che ne evidenzi le falle logiche o gli errori di diritto. La mera riproposizione di tesi già respinte, senza un confronto dialettico con la decisione che le ha respinte, è una strategia destinata al fallimento e comporta, come in questo caso, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché si limitava a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte nel giudizio d’appello, senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
Qual era l’accusa originaria contro l’imputato?
L’imputato era stato ritenuto responsabile dei delitti di introduzione e detenzione di prodotti con segni falsi, in violazione dell’articolo 474, commi 1 e 2, del codice penale.
Quali sono le conseguenze di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32717 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32717 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME ricorre, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile dei delitti di introduzione e di detenzione di prodotti con segni falsi di cui all’art. 474 co. 1 e 2 cod. pen.;
Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, lamentando – in particolare – la mancata, adeguata valutazione della grossolanità della contraffazione, oltre ad essere estremamente generici, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché fondati su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito. Rispetto a censure siffatte, non può che ribadirsi quanto già chiarito da parte di questa Corte di legittimità’ per cui è inammissibile il ricorso pe cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME, Rv. 243838- 01).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1’8 maggio 2024