Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Ripetitivi
Presentare un ricorso in Cassazione richiede tecnica, precisione e, soprattutto, la capacità di formulare critiche specifiche alla sentenza impugnata. Un ricorso inammissibile è spesso il risultato di una strategia difensiva che non tiene conto di questi principi. Con la recente ordinanza n. 35207/2024, la Suprema Corte ha ribadito con fermezza che la semplice riproposizione dei motivi già discussi e respinti in appello non costituisce un valido fondamento per un ricorso di legittimità. Questo caso offre spunti cruciali sulla valutazione delle prove testimoniali e sul calcolo della prescrizione nei reati permanenti.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Palermo. L’imputato, ritenuto responsabile di un illecito, decideva di presentare ricorso per cassazione affidandosi a due principali motivi di doglianza. In primo luogo, contestava la correttezza della motivazione con cui i giudici di merito avevano valutato le prove testimoniali, ritenendole decisive per affermare la sua colpevolezza. In secondo luogo, sollevava la questione dell’omessa declaratoria di prescrizione del reato, sostenendo che il termine fosse già decorso.
L’Analisi della Corte e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, concludendo per una declaratoria di inammissibilità. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale, che meritano un’analisi approfondita.
Primo Motivo: La Mera Reiterazione delle Argomentazioni
Il primo motivo è stato giudicato inammissibile perché si risolveva in una ‘pedissequa reiterazione’ delle argomentazioni già presentate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha sottolineato che un ricorso di legittimità deve assolvere a una funzione critica specifica: non basta ripetere ciò che è già stato detto, ma è necessario argomentare contro le ragioni esposte nella sentenza impugnata. In assenza di una critica mirata e argomentata, i motivi risultano solo apparenti e non specifici.
La Corte ha inoltre confermato la correttezza dell’operato del giudice di merito nella valutazione delle testimonianze, richiamando l’orientamento secondo cui le dichiarazioni di un testimone, anche se persona offesa, non necessitano di riscontri esterni per essere utilizzate. È sufficiente che risultino credibili e abbiano ad oggetto fatti di diretta cognizione.
Secondo Motivo: La Prescrizione nel Reato Permanente
Anche il secondo motivo, relativo alla prescrizione, è stato dichiarato inammissibile per due ragioni: era anch’esso reiterativo e, soprattutto, manifestamente infondato. La Corte d’Appello aveva correttamente evidenziato che il reato contestato era di natura permanente. In tali casi, il termine di prescrizione non inizia a decorrere dal momento iniziale dell’occupazione o della condotta illecita, ma dal momento in cui questa cessa. Pertanto, la tesi difensiva era palesemente errata in diritto.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Suprema Corte si articola su due pilastri fondamentali. Il primo è il principio di specificità dei motivi di ricorso. Un’impugnazione non può essere una semplice riedizione del precedente grado di giudizio. Deve, invece, instaurare un dialogo critico con la decisione impugnata, evidenziandone vizi logici o giuridici. La mancanza di questa specificità rende il ricorso inammissibile.
Il secondo pilastro riguarda la corretta applicazione delle norme sostanziali, in questo caso relative alla prescrizione. Per i reati permanenti, la cui offensività si protrae nel tempo, il dies a quo per il calcolo della prescrizione è il giorno in cui la condotta antigiuridica viene a cessare. Qualsiasi calcolo basato sul momento iniziale dell’azione è giuridicamente errato e, se proposto come motivo di ricorso, ne determina la manifesta infondatezza.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche di un Ricorso Inammissibile
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta conseguenze molto pesanti. Innanzitutto, impedisce l’instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, con l’effetto che la sentenza impugnata passa immediatamente in ‘cosa giudicata’, diventando definitiva e irrevocabile. In secondo luogo, preclude alla Corte la possibilità di esaminare eventuali cause di non punibilità sopravvenute, come la maturazione della prescrizione nel corso del giudizio di legittimità.
Infine, la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di redigere ricorsi fondati su critiche pertinenti e specifiche, evitando di intasare il sistema giudiziario con impugnazioni meramente dilatorie o prive di fondamento giuridico.
Quando un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso è dichiarato inammissibile quando, tra le altre cose, i motivi presentati sono una mera ripetizione di quelli già dedotti e respinti nel precedente grado di giudizio, senza contenere una critica specifica e argomentata contro la decisione impugnata.
Come si calcola la prescrizione per un reato a natura permanente?
Per un reato di natura permanente, il termine di prescrizione inizia a decorrere non dal momento iniziale della condotta, ma dal giorno in cui la permanenza del reato cessa.
La dichiarazione di un testimone necessita di prove esterne per essere considerata credibile?
No. Secondo la giurisprudenza citata, le dichiarazioni di un testimone, inclusa la persona offesa, non richiedono riscontri esterni. Per essere utilizzate dal giudice, devono semplicemente risultare credibili e avere ad oggetto fatti di diretta conoscenza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35207 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35207 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LICATA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME NOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, in particolare circa la valutazione delle prove testimoniali, è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che il giudice del merito ha adeguatamente motivato a pagina 6 della sentenza impugnata circa l’attendibilità e credibilità delle testimonianze poste alla base della dichiarazione di responsabilità, in accordo con l’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui “le dichiarazioni di un testimone (anche se si tratti della persona offesa), per essere positivamente utilizzate dal giudice, devono risultare credibili, oltreché avere ad oggetto fatti di diretta cognizione e specificamente indicati, con la conseguenza che, contrariamente ad altre fonti di conoscenza, come le dichiarazioni rese da coimputati o da imputati in reati connessi, esse non necessitano di riscontri esterni, funzionali soltanto al vaglio di credibilità del testimone”(Cass. Sez. 1, sentenza n. 7898/2019, Rv. 278499, NOME COGNOME);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta l’omessa declaratoria di prescrizione del reato contestato è inammissibile in quanto reiterativo dei motivi dedotti in appello, nonché manifestamente infondato, come si evince da pagina 6 e 7 della sentenza impugnata, ove il giudice di appello rileva correttamente che trattandosi di reato a natura permanente deve farsi alla cessazione della permanenza e non al momento iniziale dell’occupazione;
ritenuto che l’inammissibilità del ricorso per cassazione impedisce l’instaurazione di un regolare rapporto processuale di impugnazione, con la conseguenza che la sentenza impugnata passa automaticamente in cosa giudicata e resta precluso qualsiasi accertamento circa l’eventuale sopravvenuta maturazione della prescrizione.
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024.