Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40673 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40673 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORRE DEL GRECO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 22/04/2024 la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Napoli del 7/02/2023, che aveva dichiarato la non punibilità ex articolo 131-bis cod. pen. di COGNOME NOME in ordine al reato di cui all’articolo 5 I. 283/1962.
Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione, lamentando vizio di motivazione in relazione al combinato disposto degli articoli 192 e 546 cod. proc. pen., nella parte in cui la Corte di appello non ha dato conto dei motivi per cui ha ritenuto inattendibile la prova contraria fornita dalla difesa relativamente alla presenza di ischerichia coli in uno solo dei campioni prelevati, motivando in modo apodittico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Va preliminarmente evidenziato come sussista l’interesse dell’imputato alla impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, anche laddove non siano dedotti possibili profili di efficacia della pronuncia nel giudizio civile o amministrativo di danno, sussistendo l’interesse dello stesso a rimuovere il pregiudizio derivante dall’iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale (Sez. 3, n. 36687 del 29/05/2019, Gentile, Rv. 277666 01).
Ciò premesso, il ricorso si limita a riproporre pedissequamente la medesima doglianza già proposta con i motivi di appello e motivatamente disattesa dal giudice del gravame.
E’ infatti inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, COGNOME, non massimata e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217)
La funzione tipica dell’impugnazione, d’altro canto, è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli
elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (testualmente Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv 254584 e Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, COGNOME, cit.).
Se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d’appello, quindi, per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente ‘attaccato’, lungi dall’essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato (sempre, da ultimo, Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, COGNOME, cit.).
La sentenza impugnata, infatti, chiarisce che per l’ischerichia coli è previsto per legge un limite-soglia di punibilità (700MPN) ed è stato accertato il superamento di oltre 3 volte di tale limite (2400 MPN); aggiunge che è inverosimile che durante il trasporto dei campioni sigillati da parte dell’ente a ciò preposto (e quindi munito di professionalità e strumentazione adeguata) si possa essere verificata una contaminazione del campione risultato fuori norma.
Il ricorso si limita a generiche considerazioni, senza attaccare la motivazione della sentenza, risultando pertanto generico.
Va doverosamente aggiunto che la giurisprudenza di questa Corte, contrariamente a quanto assunto dal ricorrente (Sez. 1, n. 7032 del 28/04/2000, COGNOME, Rv. 216182 – 01; Sez. 4, n. 36345 del 07/06/2005, Disperso, Rv. 232228 – 01; Sez. 4, n. 44779 del 02/10/2007, Consiglio, Rv. 238661 – 01) ritiene che allorché nella condotta tenuta siano ritenuti sussistenti gli estremi della «pericolosità per la salute pubblica», è esclusa l’applicabilità degli artt. 5 e 6 della legge n. 283 del 1962, restando le relative contravvenzioni assorbite nei delitti previsti dagli artt. 444 e 452 cod. pen..
Il pericolo per la salute pubblica è quindi pacificamente escluso dagli elementi costitutivi della contravvenzione in parola e la relativa deduzione e pertanto manifestamente infondata.
5. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,
l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ‘ A ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 27 settembre 2024.