Ricorso Inammissibile: Perché un Appello ‘Copia-Incolla’ Viene Respins
Presentare un ricorso in Cassazione non è una mera formalità, ma un’attività che richiede precisione e specificità. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un approccio superficiale possa portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo insieme questo caso per comprendere i requisiti fondamentali di un ricorso efficace.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un soggetto da parte della Corte di Appello di Napoli. L’imputato era stato ritenuto responsabile del reato previsto dall’articolo 75, comma 2, del D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia), che sanziona la violazione delle prescrizioni imposte con una misura di prevenzione. Nello specifico, i fatti oggettivamente dimostrati e contestati erano tre incontri con soggetti pregiudicati appartenenti al suo stesso contesto territoriale e criminale. La condanna inflitta era di un anno e quattro mesi di reclusione.
Contro questa decisione, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l’insufficienza degli argomenti usati dalla Corte di Appello per respingere i motivi del gravame precedente.
La Decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione di tale decisione non risiede nel merito della colpevolezza o meno dell’imputato, ma in un vizio procedurale fondamentale. I giudici di legittimità hanno osservato che i motivi presentati nel ricorso non erano altro che una pedissequa riproposizione delle censure già sollevate in appello.
In sostanza, il ricorrente si era limitato a ripetere le stesse argomentazioni, aggiungendo al più espressioni generiche e assertive per contestare la correttezza della sentenza impugnata, senza però confrontarsi criticamente con le motivazioni addotte dalla Corte di Appello per respingere proprio quelle argomentazioni. Questo modo di procedere trasforma il ricorso in una richiesta di rivalutazione dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione, la quale è giudice di legittimità e non di merito.
Le Motivazioni della Sentenza
A fondamento della propria decisione, la Corte ha richiamato un principio consolidato in giurisprudenza (citando la sentenza Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021). Secondo tale principio, per superare il vaglio di ammissibilità, un ricorso per cassazione deve contenere una critica puntuale e specifica al provvedimento impugnato. Non è sufficiente riproporre le stesse lamentele, ma è necessario spiegare perché le argomentazioni del giudice di secondo grado siano errate in fatto o in diritto.
In mancanza di questo confronto critico, il ricorso si rivela generico e non assolve alla sua funzione. La Corte ha quindi ritenuto che i motivi presentati fossero del tutto privi della necessaria specificità, rendendo di fatto impossibile un esame nel merito. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per chiunque si approcci al giudizio di cassazione: non è una terza istanza sul fatto. Un ricorso efficace deve essere un dialogo critico con la sentenza che si intende impugnare, evidenziandone con precisione i vizi logici o giuridici. La semplice ripetizione di motivi già esaminati e rigettati è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della decisione sfavorevole, ma anche un ulteriore onere economico. Per gli avvocati, ciò significa un’attenta redazione dell’atto, che deve essere ‘sartoriale’ e mirato, pena l’inammissibilità.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché riproponeva pedissequamente le stesse censure già dedotte e respinte nel giudizio di appello, senza formulare una critica puntuale e specifica alle argomentazioni della sentenza impugnata.
Qual era il reato per cui il ricorrente era stato condannato?
Il ricorrente era stato condannato per il reato previsto dall’art. 75, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, ovvero la violazione delle prescrizioni imposte da una misura di prevenzione, a seguito di incontri con persone pregiudicate.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39641 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39641 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
parti;
dato avviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso, proposto avverso la sentenza in data 25/03/2025, con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione appellata da NOME COGNOME, ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011 e condannate alla pena di anno uno e mesi quattro di reclusione;
Ritenuto che con il ricorso si ripropongono i motivi di appello lamentando che gli argomenti con i quali sono stati respinti sarebbero insufficienti, ma sostanzialmente richiedendo un’alternativa valutazione dei fatti oggettivamente dimostrati (tre incontri con pregiudicati della sua stessa zona e del suo stesso contesto criminale);
che «in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l’aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti» (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, NOME., Rv. 281521 – 01);
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilA ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 novembre 2025 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Pr