Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sancisce lo Stop ai Motivi Ripetitivi
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con la sentenza precedente. È fondamentale presentare argomenti nuovi e specifici. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce un principio cruciale: un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile se ci si limita a riproporre le stesse questioni già esaminate e rigettate. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere i requisiti di ammissibilità di un ricorso e le relative conseguenze economiche in caso di rigetto.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. L’imputato, non soddisfatto della decisione dei giudici di secondo grado, ha deciso di portare la questione davanti alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza impugnata, basando il proprio ricorso su una serie di motivi di censura.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un livello preliminare, quello appunto dell’ammissibilità. I giudici hanno riscontrato che i motivi addotti dal ricorrente non erano altro che una pedissequa riproduzione delle censure già adeguatamente analizzate e respinte dalla Corte d’Appello.
In particolare, il ricorso insisteva sull’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale, un punto che il giudice di merito aveva già escluso con argomentazioni ritenute dalla Cassazione “giuridicamente corrette e prive di manifeste illogicità”. Questa mancanza di novità nelle argomentazioni è stata fatale per l’esito del ricorso.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della motivazione della Corte risiede nel concetto di “motivi meramente riproduttivi”. Il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riproporre all’infinito le stesse argomentazioni nella speranza di un esito diverso. Al contrario, esso è un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi inferiori.
Per questo motivo, un ricorso è ammissibile solo se individua specifici vizi della sentenza impugnata, come errori di diritto o difetti logici evidenti nella motivazione. Ripetere semplicemente le stesse doglianze, senza confrontarsi criticamente con le ragioni esposte nella sentenza d’appello, rende il ricorso privo della specificità richiesta dalla legge. La Suprema Corte ha quindi applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale, che prevede, in caso di inammissibilità, la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, quantificata nel caso di specie in tremila euro.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. La redazione di un ricorso richiede un’analisi approfondita e critica della sentenza che si intende impugnare. Non basta replicare gli atti precedenti; è necessario costruire un’argomentazione giuridica nuova, che evidenzi in modo puntuale dove e perché il giudice di merito ha sbagliato nell’applicare la legge o nel ragionare sui fatti. La superficialità o la semplice riproposizione di vecchi argomenti non solo conduce a un inevitabile ricorso inammissibile, ma comporta anche significative conseguenze economiche per l’assistito. La lezione è chiara: l’accesso alla giustizia di ultima istanza è un diritto da esercitare con rigore e professionalità.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti richiesti dalla legge. In questo caso specifico, è stato ritenuto tale perché i suoi motivi erano “meramente riproduttivi” di censure già esaminate e respinte nel precedente grado di giudizio.
Cosa significa che i motivi del ricorso sono “meramente riproduttivi”?
Significa che le argomentazioni presentate nel ricorso si limitano a ripetere le stesse critiche e obiezioni già sollevate davanti alla Corte d’Appello, senza introdurre nuovi profili di diritto o contestare specificamente la logicità delle motivazioni della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39300 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39300 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AVERSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
69/RG. 19142
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza di cui epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profi di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità (si veda, in particolare, pag. 4 l’esclusione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.);
ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l’inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2025 Il Consiglier COGNOME tensore COGNOME
Il Preside