Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sancisce lo Stop alle Impugnazioni Ripetitive
L’esito di un processo penale non sempre si conclude con il giudizio d’appello. Spesso, la difesa tenta un’ultima carta presentando ricorso alla Corte di Cassazione. Tuttavia, questa via non è sempre percorribile. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda i rigidi paletti procedurali, dichiarando un ricorso inammissibile perché i motivi erano una mera fotocopia di quelli già bocciati nel grado precedente. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere quando e come si può adire al massimo organo della giustizia penale.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna per Sostituzione di Persona al Ricorso in Cassazione
Il protagonista della vicenda era stato condannato sia in primo grado che in appello per il delitto di sostituzione di persona. Non rassegnato alla decisione, l’imputato decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della condanna attraverso il riconoscimento di una specifica causa di non punibilità.
L’Unico Motivo di Ricorso: La Particolare Tenuità del Fatto
La difesa ha basato l’intero ricorso su un unico punto: la mancata applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, ovvero la non punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo il ricorrente, la condotta del suo assistito era talmente lieve da non meritare una sanzione penale. Tuttavia, questa stessa argomentazione era già stata presentata e respinta dalla Corte d’Appello di Torino.
La Decisione della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su principi procedurali consolidati e chiarisce i limiti invalicabili per chi intende impugnare una sentenza di condanna.
La Mancanza di Specificità e la Reiterazione dei Motivi
Il vizio principale del ricorso risiedeva nella sua natura puramente ripetitiva. La Corte ha sottolineato che un ricorso in Cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse identiche doglianze già esaminate e rigettate nel giudizio d’appello. Per essere ammissibile, l’impugnazione deve contenere una critica specifica e argomentata della sentenza impugnata, evidenziando in modo preciso dove e perché il giudice precedente avrebbe sbagliato. In questo caso, mancava totalmente una critica strutturata, rendendo i motivi “non specifici ma soltanto apparenti”.
I Limiti del Sindacato di Legittimità della Cassazione
Gli Ermellini hanno colto l’occasione per ribadire la propria funzione. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è quello di riesaminare le prove o di fornire una nuova valutazione dei fatti, attività proprie dei primi due gradi di giudizio. Il suo sindacato si limita a verificare la correttezza giuridica e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Se la motivazione è logicamente strutturata e priva di vizi evidenti, come nel caso di specie, la Corte non può intervenire, anche se fosse teoricamente possibile una diversa ricostruzione dei fatti.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni della Corte si concentrano sulla manifesta infondatezza e sulla non specificità del motivo di ricorso. In primo luogo, viene evidenziato come il ricorso si risolva nella “pedissequa reiterazione” di argomenti già disattesi dalla Corte di merito, omettendo di svolgere una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di impugnazione. Questo rende il motivo solo apparentemente specifico. In secondo luogo, la Corte ribadisce che il vizio di motivazione censurabile in sede di legittimità è solo quello che emerge dal contrasto tra lo sviluppo argomentativo della sentenza e le massime di esperienza o altre affermazioni contenute nel provvedimento stesso. L’indagine della Cassazione, per espressa volontà del legislatore, deve limitarsi a riscontrare l’esistenza di un “logico apparato argomentativo”, senza poter verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. Poiché la sentenza impugnata non presentava tali vizi, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Conclusioni: L’Importanza di un Ricorso Specifico e Argomentato
Questa ordinanza è un monito per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Non è sufficiente essere convinti della propria innocenza o della tenuità del fatto commesso. È indispensabile che il ricorso sia strutturato in modo tecnicamente ineccepibile, con motivi nuovi e specifici che attacchino la logica giuridica della sentenza di condanna, e non semplicemente i fatti. La semplice riproposizione di argomenti già respinti conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono una mera e pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, mancando così di una specifica critica argomentata contro la sentenza impugnata.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione nel valutare la motivazione di una sentenza?
La Corte di Cassazione svolge un’indagine di legittimità, limitandosi a verificare l’esistenza di un apparato argomentativo logico e non contraddittorio nella sentenza impugnata. Non può effettuare una nuova valutazione delle prove o verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.
Cosa comporta una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro. La sentenza di condanna impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37323 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37323 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di sostituzione di persona;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l’insufficienza e la contraddittorietà motivazionale in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., oltre ad essere indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 27771001), è altresì manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento;
che, invero, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);
che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 3) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 11 11 settembre 2024.