Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Ripetitivi
Presentare un ricorso in Cassazione richiede tecnica e precisione. Non è una terza istanza di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma una sede di legittimità. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda una regola fondamentale: un ricorso inammissibile è la conseguenza quasi certa quando i motivi sono una semplice riproposizione di argomenti già esaminati e respinti. Analizziamo insieme questa ordinanza per capire le implicazioni pratiche di tale principio.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Genova. L’imputato, ritenuto responsabile per il reato di cui all’art. 385 del codice penale, decideva di contestare la decisione presentando ricorso per cassazione. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza di secondo grado, basando la propria difesa su una serie di argomentazioni.
La Decisione della Corte: il Ricorso è Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminato il caso, ha emesso un’ordinanza dal contenuto netto e perentorio: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle argomentazioni difensive, ma si è fermata a un livello preliminare, quello appunto dell’ammissibilità dell’impugnazione. La Corte ha constatato che le doglianze sollevate dal ricorrente non erano altro che una pedissequa ripetizione delle censure già adeguatamente vagliate e respinte con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Il cuore della decisione risiede nella natura stessa del giudizio di Cassazione. La Corte agisce come giudice di legittimità, il cui compito non è rivalutare le prove o ricostruire i fatti, ma assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. I giudici hanno evidenziato che i motivi del ricorso non introducevano nuovi profili di violazione di legge, ma si limitavano a riproporre le stesse questioni già discusse e disattese dalla Corte d’Appello.
In particolare, la Cassazione ha sottolineato che la responsabilità dell’imputato e l’infondatezza degli argomenti difensivi erano già state ampiamente motivate nella sentenza impugnata. Riproporre le medesime questioni senza specificare vizi di legittimità concreti trasforma il ricorso in un tentativo, non consentito, di ottenere un nuovo giudizio di merito. Per questa ragione, il ricorso non superava il vaglio di ammissibilità.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto conseguenze economiche dirette per il ricorrente. Oltre a rendere definitiva la condanna, la Corte lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Suprema Corte: un ricorso deve essere fondato su vizi di legittimità specifici e non può essere una mera riedizione delle difese già svolte. L’esito, altrimenti, è un ricorso inammissibile con l’aggiunta di ulteriori sanzioni pecuniarie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una mera riproduzione di argomenti già esaminati e respinti con corrette motivazioni giuridiche dalla Corte d’Appello.
Cosa significa che la Corte di Cassazione giudica in ‘sede di legittimità’?
Significa che la Corte non riesamina i fatti del caso come un terzo grado di merito, ma si limita a verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano interpretato e applicato correttamente la legge.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37261 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37261 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE) nato a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato ex art. 385 cod. pen. e sulla infondatezza dell’argomento difensivo in questa sede meramente riproposto);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/07/2024.