Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Reiterazione dei Motivi d’Appello
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con la sentenza precedente. È necessario presentare motivi validi che mettano in discussione la corretta applicazione della legge. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di quando un ricorso inammissibile viene dichiarato tale, ovvero quando si limita a ripetere argomenti già esaminati e respinti. Analizziamo insieme la vicenda.
I Fatti del Caso: Dal Tentato Furto alla Condanna
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di tentato furto in abitazione aggravato. La sua responsabilità penale è stata accertata prima dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte di Appello. Nonostante la doppia pronuncia conforme, l’imputato ha deciso di proseguire la sua battaglia legale, presentando ricorso alla Corte di Cassazione.
Il Ricorso per Cassazione e il Principio del Ricorso Inammissibile
L’unico motivo di ricorso presentato dall’imputato riguardava una presunta erronea applicazione della legge penale e un vizio di motivazione. In particolare, si chiedeva alla Suprema Corte di riqualificare il reato, sostenendo che i fatti dovessero essere inquadrati nelle meno gravi fattispecie di furto semplice (art. 624 c.p.) e violazione di domicilio (art. 614 c.p.).
Tuttavia, la difesa non ha introdotto nuovi elementi di diritto o critiche specifiche alla logica giuridica della sentenza d’appello. Al contrario, si è limitata a riproporre le stesse identiche argomentazioni già presentate e puntualmente respinte dalla Corte territoriale. Questo comportamento processuale è definito tecnicamente “pedissequa reiterazione” e rappresenta una delle cause più comuni che portano a una dichiarazione di ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno chiarito che il loro ruolo, in “sede di legittimità”, non è quello di un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti. Il loro compito è esclusivamente quello di controllare la corretta interpretazione e applicazione delle norme di diritto.
Nel caso specifico, i motivi presentati dal ricorrente erano una semplice ripetizione di doglianze già dedotte in appello. La Corte di Appello le aveva già analizzate e motivatamente disattese. Di conseguenza, riproporle identiche in Cassazione, senza una specifica critica giuridica alla decisione di secondo grado, rende il ricorso non meritevole di esame nel merito.
La Corte ha quindi condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver intrapreso un’azione giudiziaria palesemente infondata.
Conclusioni: L’Importanza di Motivi Nuovi e Specifici
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione deve basarsi su motivi nuovi e specifici, che attengano a violazioni di legge o a vizi logici della motivazione, e non può essere una semplice riproposizione delle questioni di fatto già discusse. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile e le relative sanzioni economiche, è cruciale che l’atto di impugnazione articoli una critica mirata e argomentata contro la decisione che si intende contestare, evidenziando dove e perché il giudice precedente ha sbagliato nell’applicare il diritto.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le argomentazioni presentate erano una mera e letterale ripetizione di quelle già sollevate e respinte dalla Corte d’Appello, senza sollevare nuove questioni sulla corretta applicazione della legge.
Cosa significa che un motivo di ricorso è una “pedissequa reiterazione”?
Significa che il motivo di ricorso è una copia identica di un’argomentazione già presentata in una fase precedente del processo e che è già stata valutata e rigettata dal giudice di merito. Non introduce elementi di novità o critiche specifiche alla decisione impugnata.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32660 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32660 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Bologna ha affermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine al delitto di tentato furto in abitazione aggravato;
Considerato che l’unico motivo, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione dell’imputazione nelle fattispecie di cui agli artt. 624 e 614 cod pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 giugno 2024
Il consigliere estensore
Il Presidente