Ricorso Inammissibile in Cassazione: Il Pericolo di Ripetere le Stesse Argomentazioni
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi ribadisce un principio fondamentale del processo penale: presentare un ricorso inammissibile perché meramente ripetitivo delle doglianze già sollevate in appello non è una strategia processuale valida. Al contrario, comporta conseguenze negative sia in termini procedurali che economici. Vediamo nel dettaglio come la Suprema Corte ha affrontato un caso di bancarotta fraudolenta, chiarendo i requisiti di specificità che ogni ricorso deve possedere.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna in primo grado per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione. L’imputato, un amministratore di società, era stato ritenuto responsabile di aver sottratto beni dal patrimonio aziendale. La Corte d’Appello, pur riconoscendo le circostanze attenuanti generiche e riducendo la pena, aveva confermato la sua responsabilità.
La tesi difensiva dell’imputato, sia in appello che in Cassazione, si basava su un unico punto: egli sosteneva di vantare un credito personale nei confronti della società, tale da giustificare l’operazione di cessione di beni che gli era stata contestata come distrattiva. In sostanza, a suo dire, non si trattava di una sottrazione illecita, ma di una compensazione di un suo legittimo avere.
La Decisione della Corte e il Concetto di Ricorso Inammissibile
Giunto dinanzi alla Corte di Cassazione, il ricorso dell’imputato ha avuto vita breve. I Giudici lo hanno dichiarato inammissibile. La ragione non risiede nel merito della tesi difensiva, ma in un vizio procedurale dirimente: il motivo di ricorso era una semplice e ‘pedissequa reiterazione’ di quanto già argomentato e, soprattutto, puntualmente rigettato dalla Corte d’Appello.
La Suprema Corte ha sottolineato che un ricorso, per essere ammissibile, deve assolvere a una ‘tipica funzione di critica argomentata’ avverso la sentenza che si impugna. Non basta riproporre le medesime argomentazioni, ma è necessario confrontarsi con le motivazioni dei giudici del grado precedente, evidenziandone le presunte falle logiche o giuridiche. Un ricorso che omette questo confronto critico è considerato non specifico, ma solo apparente, e come tale destinato all’inammissibilità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione richiamando un proprio consolidato orientamento giurisprudenziale. Il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio in cui si può ridiscutere l’intero fatto, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione della sentenza impugnata. Di conseguenza, i motivi di ricorso devono essere specifici e mirati a contestare proprio la ratio decidendi del provvedimento precedente.
Nel caso di specie, l’imputato si è limitato a ripresentare la sua versione dei fatti (l’esistenza del credito) senza spiegare perché la valutazione contraria della Corte d’Appello fosse errata. La Corte di merito aveva già esaminato e disatteso quella tesi, e il ricorrente avrebbe dovuto attaccare quella specifica parte della motivazione. Non facendolo, ha reso il suo ricorso inammissibile per difetto di specificità. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per scoraggiare impugnazioni dilatorie o palesemente infondate.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un importante monito per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. Non è sufficiente essere convinti delle proprie ragioni; è indispensabile strutturare il ricorso come una critica puntuale e ragionata alla decisione che si contesta. Riproporre stancamente le stesse difese senza ‘dialogare’ con le motivazioni del giudice precedente è una strada che conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Ciò non solo preclude ogni possibilità di successo, ma comporta anche un aggravio di spese e sanzioni, rendendo la sconfitta processuale ancora più pesante.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i suoi motivi erano una ‘pedissequa reiterazione’, ovvero una semplice ripetizione, delle argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Mancava di una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
Qual era la tesi difensiva dell’imputato?
L’imputato sosteneva di aver maturato un credito nei confronti della società che amministrava e che l’atto di cessione dei beni contestato fosse in realtà una legittima compensazione di tale credito, e non un atto di distrazione fraudolenta.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31042 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31042 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a L’AQUILA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila che, concedendo le circostanze attenuanti generiche e conseguentemente rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione;
considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta infondatezza della tesi difensiva per cui l’imputato avrebbe maturato, nei confronti della società, un credito per l’attività svolta tale da giustificare l di cessione di cui al capo di imputazione, è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710-01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Roma, 8 luglio 2024
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