Ricorso Inammissibile in Cassazione: Il Pericolo di Ripetere le Stesse Argomentazioni
Nel processo penale, l’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale, ma deve seguire regole precise per essere efficace. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione chiarisce un punto cruciale: presentare un ricorso inammissibile, che si limita a ripetere argomenti già discussi e respinti nei gradi precedenti, non solo è inutile, ma comporta anche conseguenze economiche. Analizziamo l’ordinanza n. 24708/2024 per capire perché.
I Fatti del Caso in Analisi
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di furto, confermata dalla Corte d’Appello di Palermo. L’imputata, non accettando la decisione, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. Tuttavia, il ricorso si basava su un unico motivo: una presunta errata valutazione, da parte dei giudici d’appello, della recidiva. L’imputata sosteneva che la motivazione della sentenza impugnata fosse viziata su questo specifico punto.
La Decisione della Corte di Cassazione e il concetto di ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La ragione di questa decisione è netta e istruttiva. I giudici hanno rilevato che il motivo presentato non introduceva nuovi elementi di critica alla sentenza d’appello, ma era ‘meramente riproduttivo’ di censure già sollevate in precedenza. In altre parole, la difesa si era limitata a ripresentare le stesse argomentazioni già adeguatamente vagliate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello. Questo comportamento rende il ricorso inammissibile, poiché non svolge la sua funzione, che è quella di criticare specificamente le ragioni della decisione impugnata, non di chiedere un terzo riesame del medesimo punto.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte di Cassazione si fonda su un principio consolidato della procedura penale. Il giudizio di legittimità, quale è quello della Cassazione, non è un terzo grado di merito. Il suo scopo non è rivalutare i fatti, ma controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Quando un ricorso si limita a copiare e incollare i motivi d’appello, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni contenute nella sentenza di secondo grado, esso manca di specificità. La Corte ha sottolineato che il giudice di merito aveva già risposto alle doglianze con ‘corretti argomenti giuridici’. Riproporle identiche in Cassazione significa ignorare la decisione d’appello, trasformando il ricorso in un atto sterile e non conforme alla sua funzione processuale. Per questo motivo, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
Le conseguenze pratiche di questa decisione sono severe per la ricorrente. La declaratoria di inammissibilità comporta non solo che la condanna per furto diventi definitiva, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza offre una lezione importante: un ricorso per cassazione deve essere un atto tecnico e mirato, che individui e contesti specificamente i vizi della sentenza impugnata. La semplice riproposizione di vecchie argomentazioni è una strategia destinata al fallimento, che conduce a un esito prevedibile e a sanzioni economiche. È un monito per gli avvocati a redigere atti di impugnazione che dialoghino criticamente con la decisione che intendono contestare, pena l’inevitabile inammissibilità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre le stesse argomentazioni sulla recidiva che erano già state adeguatamente valutate e respinte con corretti argomenti giuridici dalla Corte d’Appello.
Qual era l’unico motivo del ricorso presentato alla Corte di Cassazione?
L’unico motivo del ricorso era un presunto vizio di motivazione della sentenza d’appello in merito al riconoscimento della recidiva a carico dell’imputata.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24708 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24708 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputata NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il reato di furto;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione sul riconoscimento della recidiva, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano pagg. 1 e 2);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/06/2024