Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Ripetitivi
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, è fondamentale che i motivi addotti non siano una semplice ripetizione di quanto già discusso e deciso nei gradi di giudizio precedenti. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile per motivi meramente riproduttivi porti non solo al rigetto, ma anche a conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo insieme questa ordinanza per comprendere le ragioni della decisione e le sue implicazioni pratiche.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Il caso nasce dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino. L’unico punto di contestazione sollevato dalla difesa riguardava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’articolo 131-bis del codice penale. Secondo il ricorrente, i giudici di merito avevano errato nel non applicare questa norma, che avrebbe escluso la sua punibilità per il reato contestato.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione (cioè, non valuta se l’art. 131-bis fosse o meno applicabile), ma si ferma a un livello precedente, di natura prettamente processuale. La Corte ha stabilito che il ricorso non possedeva i requisiti minimi per essere esaminato, condannando di conseguenza il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Cassazione
Il cuore della decisione risiede nella natura del motivo presentato. La Suprema Corte ha osservato che l’argomentazione del ricorrente era ‘meramente riproduttiva’. In altre parole, la difesa si è limitata a ripetere le stesse censure e gli stessi profili di doglianza che erano già stati presentati, adeguatamente vagliati e, infine, respinti con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, ovvero la Corte d’Appello. Il ricorso per cassazione non può essere una semplice riproposizione delle questioni già decise, ma deve evidenziare vizi specifici della sentenza impugnata, come errori di diritto o vizi logici nella motivazione, che in questo caso non sono stati ravvisati.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La pronuncia in esame ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità davanti alla Cassazione non è un terzo grado di merito. Non si può chiedere alla Suprema Corte di rivalutare i fatti o di riconsiderare argomenti già ampiamente dibattuti. Un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere critiche nuove e specifiche alla sentenza di secondo grado. Presentare un ricorso inammissibile perché ripetitivo non solo è inutile ai fini del risultato sperato, ma comporta anche una condanna economica certa, come dimostra la sanzione pecuniaria inflitta in questo caso.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il suo unico motivo era ‘meramente riproduttivo’, ovvero si limitava a ripetere le stesse critiche già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello.
Qual era l’argomento principale del ricorrente?
L’argomento principale del ricorrente era la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale, che i giudici di merito non avevano riconosciuto.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3909 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3909 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a FOSSANO il 02/08/1983
avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso.
L’unico motivo – che deduce l’omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. – è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 3).
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/09/2024