Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma Quando l’Appello è Ripetitivo
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente dissentire dalla decisione precedente. È fondamentale presentare argomentazioni nuove e specifiche che critichino la logica giuridica della sentenza impugnata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce che un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di un appello che si limita a ripetere le stesse questioni già esaminate e respinte nei gradi di giudizio inferiori. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso: Un Appello contro la Pena
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un’imputata avverso una sentenza della Corte d’Appello di Venezia. La ricorrente contestava diversi aspetti della decisione, tra cui l’errata applicazione di alcune norme del codice penale relative alle circostanze attenuanti (artt. 62 n. 4 e 62-bis c.p.), alla recidiva (art. 99, quarto comma, c.p.) e all’aumento di pena applicato a titolo di continuazione esterna. In sostanza, l’imputata lamentava un trattamento sanzionatorio eccessivamente severo e non correttamente motivato.
La Decisione della Corte di Cassazione: Un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, esaminato il caso, ha emesso una decisione netta: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa pronuncia non entra nel merito delle questioni sollevate dalla ricorrente, ma si ferma a un livello procedurale, rilevando un vizio fondamentale nell’impostazione stessa dell’appello. La conseguenza di tale decisione è stata la condanna della ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando come l’unico motivo di ricorso fosse meramente “riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito”. In altre parole, la difesa non ha introdotto nuovi elementi di critica o evidenziato vizi logici specifici nella sentenza della Corte d’Appello, ma si è limitata a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte in precedenza. I giudici di legittimità hanno evidenziato che la sentenza impugnata era supportata da una motivazione “sufficiente e non illogica” e aveva preso in adeguata considerazione le deduzioni difensive. Poiché il ricorso non conteneva una critica puntuale e specifica delle argomentazioni della Corte d’Appello, ma si risolveva in una generica riproposizione, è stato ritenuto privo dei requisiti minimi per poter essere esaminato.
Conclusioni: L’Importanza di un Ricorso Specifico
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È uno strumento per controllare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza. Per evitare una dichiarazione di ricorso inammissibile, è essenziale che l’atto di impugnazione si confronti direttamente con la sentenza che contesta, smontandone, con argomenti pertinenti e specifici, il ragionamento giuridico. Ripetere le stesse difese senza un’analisi critica della decisione precedente si traduce in un’azione processuale destinata al fallimento, con conseguente aggravio di spese per il ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre le stesse doglianze già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza formulare una critica specifica e nuova contro la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa significa che un ricorso è ‘riproduttivo di doglianze’?
Significa che l’appello non introduce nuovi argomenti o critiche puntuali, ma si limita a ripetere le stesse questioni e difese già presentate e valutate nel precedente grado di giudizio. Questo lo rende inefficace ai fini dell’ammissibilità in Cassazione.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22364 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22364 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta l’erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 62 n. 4, 62 bis, 99 quarto comma cod. pen. e all’eccessivo aumento di pena operato a titolo di continuazione esterna, è indeducibile poiché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16/04/2024
Il Consigliere Estensore