Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Meramente Ripetitivi
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente dissentire dalla decisione precedente; è necessario presentare motivi validi e specifici. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la mera riproposizione di argomenti già discussi e respinti nei gradi di giudizio precedenti porti inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile. Questa analisi approfondisce un’ordinanza che evidenzia l’importanza della specificità dei motivi di ricorso nel processo penale.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Il caso trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Milano. L’imputato, ritenuto responsabile a titolo di concorso in un reato, decideva di impugnare tale decisione presentando ricorso per Cassazione. I suoi avvocati basavano l’impugnazione su due principali doglianze, sperando di ottenere un annullamento della condanna.
I Motivi del Ricorso
Il ricorso si articolava su due punti fondamentali:
1. Travisamento della prova: La difesa sosteneva che i giudici di merito avessero erroneamente valutato l’attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, fondando la condanna su una prova travisata.
2. Erronea attribuzione di responsabilità: Si contestava la configurazione del concorso di persone nel reato, ritenendo che la condotta dell’imputato non integrasse gli estremi della partecipazione criminosa. Nello specifico, la condotta contestata era di natura minacciosa, consistita nella prospettazione alla vittima della mancata restituzione del portafogli.
La Valutazione sul Ricorso Inammissibile della Cassazione
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato il ricorso, ha adottato una decisione netta. I giudici hanno stabilito che entrambi i motivi presentati non erano nuovi, ma costituivano una semplice ripetizione di argomenti già avanzati di fronte alla Corte d’Appello. Quest’ultima, come evidenziato dalla Cassazione, aveva già fornito una risposta puntuale e logica a tutte le questioni sollevate, come si evinceva chiaramente dalle pagine 4, 5 e 6 della sentenza impugnata.
La Reiterazione delle Doglianze
Il principio applicato dalla Corte è consolidato: il ricorso per Cassazione non è una terza istanza di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Se un ricorrente si limita a riproporre le stesse questioni già rigettate dal giudice precedente, senza evidenziare vizi specifici della sentenza impugnata, il ricorso perde la sua funzione e viene considerato aspecifico. Di conseguenza, si configura un caso di ricorso inammissibile.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha motivato la propria decisione evidenziando che gli argomenti proposti dal ricorrente erano già stati adeguatamente valutati dalla Corte d’Appello, la quale non aveva commesso alcuna illogicità nel suo ragionamento. I giudici di secondo grado avevano esaminato attentamente sia la coerenza delle dichiarazioni della persona offesa sia la natura minacciosa della condotta dell’imputato. Ripresentare le medesime critiche senza un valido fondamento giuridico che attacchi la struttura logica della sentenza d’appello si traduce in un tentativo di ottenere un nuovo giudizio di merito, non consentito in sede di legittimità.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa decisione comporta due conseguenze significative per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questo provvedimento ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso deve essere mirato a censurare vizi specifici della decisione impugnata e non può essere una sterile ripetizione di difese già respinte. Per gli operatori del diritto, ciò rappresenta un monito a formulare impugnazioni precise e tecnicamente fondate, pena la loro inammissibilità e le relative sanzioni economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano meramente ripetitivi di doglianze già esposte e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello, senza che venissero evidenziati vizi specifici o illogicità nella motivazione della sentenza impugnata.
Quali erano i motivi specifici presentati dal ricorrente?
I due motivi di ricorso riguardavano il presunto travisamento della prova in ordine all’attendibilità della persona offesa e la contestazione della responsabilità a titolo di concorso nel reato.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36818 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36818 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
«11,
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che entrambi i due motivi di ricorso, che deducono il vizio di motivazione rispettivamente per travisamento della prova in ordine all’attendibilità della persona offesa, nonché per la ritenuta responsabilità a titolo di concorso del ricorrente, devono ritenersi meramente reiterativi di doglianze già esposte innanzi al giudice di merito e in quella sede puntualmente disattese (si vedano pagine 45 della sentenza impugnata sulla ritenuta coerenza delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e pag. 6 sulla condotta minacciosa del ricorrente consistita nella prospettazione al derubato della mancata restituzione del portafogli);
che pertanto gli argomenti esposti sono già stati adeguatamente valutati dalla corte di merito in assenza di illogicità alcuna;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.