Ricorso Inammissibile per Motivi Ripetitivi: Analisi di un’Ordinanza della Cassazione
Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente ribadire le proprie ragioni. È necessario formulare critiche specifiche e pertinenti alla decisione che si contesta. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione (n. 13512/2024) ci offre un chiaro esempio di come la mera riproposizione di argomenti già esaminati porti a una dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Questo principio è fondamentale nel processo penale e merita un’attenta analisi.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di Pordenone per una violazione dell’articolo 116 del Codice della Strada, commessa nel giugno 2019. La sentenza di primo grado è stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Trieste nel febbraio 2023. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. In particolare, la difesa ha insistito sull’applicazione della scriminante dello stato di necessità, sostenendo che le circostanze giustificassero la condotta illecita.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si fonda su una valutazione netta dei motivi presentati dall’imputato. La Corte ha stabilito che l’appello non introduceva elementi di novità rispetto a quanto già discusso e deciso nei precedenti gradi di giudizio, risultando quindi privo dei requisiti minimi per essere esaminato nel merito.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte Suprema ha evidenziato due ragioni principali per la sua decisione.
In primo luogo, il motivo relativo allo stato di necessità è stato giudicato ‘meramente reiterativo’. La Corte d’Appello aveva già affrontato questo punto, spiegando in modo ‘coerente e logico’ perché tale scriminante non fosse applicabile al caso specifico. Il ricorrente, invece di contestare puntualmente le argomentazioni della Corte d’Appello, si è limitato a riproporre la stessa tesi difensiva. Questo, per la Cassazione, non costituisce un valido motivo di ricorso, che deve invece incentrarsi su specifiche critiche al ragionamento giuridico della sentenza impugnata.
In secondo luogo, la Cassazione ha ritenuto ‘manifestamente infondato’ anche il motivo con cui si denunciavano presunti errori di battitura nella sentenza di secondo grado. Secondo i giudici, tali imprecisioni formali non intaccavano in alcun modo la struttura argomentativa e la coerenza logica della decisione, risultando quindi irrilevanti ai fini dell’impugnazione.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: l’impugnazione non è un’occasione per ridiscutere all’infinito gli stessi punti, ma uno strumento per censurare specifici errori (di diritto o di motivazione) commessi dal giudice precedente. Chi intende presentare un ricorso, specialmente in Cassazione, deve elaborare argomentazioni nuove e pertinenti, capaci di mettere in discussione la logica della sentenza impugnata. Limitarsi a ripetere le proprie difese è una strategia destinata al fallimento, con l’ulteriore aggravio di costi significativi.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è inammissibile quando i motivi proposti sono meramente ripetitivi di argomentazioni già esaminate e respinte nei gradi di giudizio precedenti, senza muovere critiche specifiche e nuove alla sentenza impugnata.
Invocare lo stato di necessità è sufficiente per essere assolti?
No, non è sufficiente. La sussistenza dello stato di necessità deve essere dimostrata e valutata dal giudice. Se una Corte ha già motivato in modo logico e coerente le ragioni per cui tale scriminante non è applicabile, la semplice riproposizione della stessa tesi in un successivo grado di giudizio può essere ritenuta inammissibile.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma della condanna impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13512 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13512 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SARNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza del 6.02.2023 della Corte d’appello di Trieste di conferma della sentenza del Tribunale di Pordenone di condanna in ordine al reato di cui all’art., 116 CdS commesso in Porcia il 15.06.2019.
Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità, è inammissibile. La deduzione, infatti, è meramente reiterativa nella parte in cui invoca l’applicazione dello stato di necessità, avendo la Corte di Appello già argomentato in modo coerente e logico in ordine alle ragioni per cui tale scriminante non era ravvisabile nel caso concreto ( pag 3 della sentenza impugnata). Il motivo, inoltre, è manifestamente infondato anche nella parte in cui censura nella stesura della sentenza meri errori di battitura, che non ne intaccano la struttura argomentativa.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024 Il Cons t; i : re estensore COGNOME
Il Presidente