Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi d’Appello Ripetitivi
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con la sentenza precedente. È necessario articolare una critica precisa e argomentata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce questo punto fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile perché i motivi erano una semplice fotocopia di quelli già respinti in appello. Questa decisione offre uno spunto cruciale per comprendere i requisiti di specificità degli atti di impugnazione nel processo penale.
Il Contesto del Caso: Un Appello per Ricettazione
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per il delitto di ricettazione. L’imputato, dopo la conferma della sua responsabilità da parte della Corte d’Appello di Firenze, decideva di presentare ricorso per Cassazione. Il fulcro della sua difesa verteva sulla contestazione della correttezza della motivazione relativa all’elemento soggettivo del reato, ovvero la consapevolezza della provenienza illecita della merce.
Tuttavia, l’atto presentato alla Suprema Corte non introduceva nuovi elementi di critica o di analisi giuridica rispetto a quanto già discusso e rigettato nel grado precedente.
L’Analisi della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha rapidamente liquidato come inammissibile. Il motivo? I giudici hanno riscontrato che le argomentazioni proposte non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quelle già dedotte in appello. In altre parole, l’appellante si era limitato a ripresentare le stesse identiche doglianze, senza confrontarsi criticamente con le ragioni per cui la Corte d’Appello le aveva respinte.
Un ricorso di questo tipo viene considerato dalla Corte “non specifico ma soltanto apparente”, poiché omette di assolvere alla sua funzione tipica: quella di una critica argomentata e mirata contro le specifiche statuizioni della sentenza impugnata. Non basta dissentire; è obbligatorio spiegare perché la decisione del giudice precedente sarebbe errata, interfacciandosi con la sua motivazione.
I Requisiti di Specificità del Ricorso
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine della procedura penale: ogni impugnazione deve essere specifica. L’atto di ricorso deve indicare chiaramente le parti del provvedimento che si contestano, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Presentare un appello generico o ripetitivo non solo è inutile ai fini della difesa, ma espone anche a conseguenze negative.
La Corte ha infatti condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per scoraggiare ricorsi dilatori o manifestamente infondati.
Le motivazioni
La motivazione della Corte Suprema è netta e concisa. Il ricorso è stato ritenuto indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già esaminati e puntualmente disattesi dalla corte di merito. Gli Ermellini sottolineano come tali motivi, essendo privi di una reale critica alla sentenza di secondo grado, debbano considerarsi non solo non specifici, ma addirittura meramente apparenti. Un ricorso così formulato non adempie alla sua funzione essenziale, che è quella di sottoporre al giudice di legittimità un vizio specifico della decisione impugnata, e non un generico dissenso.
Le conclusioni
In conclusione, la decisione in esame costituisce un monito importante: il diritto di impugnazione deve essere esercitato con serietà e rigore tecnico. La presentazione di un ricorso inammissibile, perché meramente ripetitivo, non solo non porta ad alcun risultato utile per l’imputato, ma comporta anche sanzioni economiche. Per avere una possibilità di successo, è indispensabile che l’atto di ricorso sviluppi un’argomentazione critica che si confronti direttamente e specificamente con la motivazione della sentenza che si intende contestare, evidenziandone le presunte falle logiche o giuridiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice e identica ripetizione di quelli già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello, senza aggiungere alcuna critica specifica alla motivazione della sentenza impugnata.
Cosa si intende per motivo di ricorso ‘apparente’ o ‘non specifico’?
Si intende un motivo che non svolge la sua funzione tipica di critica argomentata contro la decisione del giudice precedente, ma si limita a riproporre le stesse difese in modo generico, senza confrontarsi con le ragioni esposte nella sentenza che si contesta.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende, a titolo sanzionatorio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9507 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9507 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME,
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la correttezza dell motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in relazione all’elem soggettivo del delitto di ricettazione, è indeducibile perché fondato su motivi si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in app puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 3, dovendosi gli s considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolve la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di rico rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto del grado di col emerso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024
Il Consigliere Estensore
Il Prí5 idente