Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea la Necessità di Motivi Specifici
L’ordinanza della Corte di Cassazione del 12 settembre 2025 offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, in particolare sulla necessità che i motivi di impugnazione non si limitino a una semplice riproposizione delle argomentazioni già esaminate e respinte nei gradi di giudizio precedenti. Il caso in esame dimostra come un ricorso inammissibile sia la diretta conseguenza di una difesa che non riesce a formulare una critica argomentata e specifica contro la decisione impugnata.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Milano per una serie di reati tra cui tentata rapina e lesioni personali, ha proposto ricorso per Cassazione. I motivi principali del ricorso si concentravano sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante speciale introdotta da una recente sentenza della Corte Costituzionale. La difesa sosteneva la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza d’appello.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza entrare nel merito delle questioni sollevate. La decisione si fonda su un principio procedurale fondamentale: i motivi di ricorso devono essere specifici e non possono risolversi in una “pedissequa reiterazione” di quanto già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla corte di merito.
Analisi del Ricorso Inammissibile della Corte
I giudici di legittimità hanno osservato che entrambi i motivi presentati dall’imputato erano “indeducibili”. Essi non facevano altro che riproporre le stesse argomentazioni già valutate e rigettate dalla Corte d’Appello. Secondo la Cassazione, un ricorso di questo tipo è da considerarsi non solo non specifico, ma “soltanto apparente”, in quanto omette di assolvere la funzione tipica di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di impugnazione.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Cassazione è chiara e si basa su un consolidato orientamento giurisprudenziale. Il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel quale si può ridiscutere il merito della vicenda. La sua funzione è quella di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Se il ricorrente si limita a ripetere le stesse doglianze, senza evidenziare specifici vizi logici o giuridici nel ragionamento del giudice d’appello, il ricorso perde la sua funzione e diventa inammissibile.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello, che aveva escluso le attenuanti, fosse esente da vizi logici e basata su corretti argomenti giuridici. Di conseguenza, la mera riproposizione delle richieste, senza una critica puntuale a tale motivazione, non poteva che portare a una declaratoria di inammissibilità.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nel Ricorso
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale: la specificità dei motivi è un requisito non negoziabile. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione di un giudice; è necessario articolare una critica precisa, puntuale e argomentata che individui le specifiche violazioni di legge o i vizi logici presenti nella motivazione della sentenza. In assenza di tale specificità, il rischio di veder dichiarato il proprio ricorso inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, è estremamente elevato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti erano una mera e pedissequa reiterazione di quelli già presentati e respinti nel giudizio d’appello, risultando quindi non specifici e privi di una critica argomentata contro la sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che i motivi del ricorso erano ‘non specifici ma soltanto apparenti’?
Significa che, sebbene formalmente presenti, i motivi del ricorso non svolgevano la loro funzione essenziale, ovvero quella di formulare una critica mirata e ragionata contro la decisione del giudice precedente, limitandosi a una ripetizione che li rendeva di fatto inefficaci.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35056 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35056 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a DESIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato da NOME COGNOME, ritenuto che il primo motivo e il secondo motivo del ricorso, che deducono il vizio di violazione di legge e il vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione posta a fondamento del diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in relazione ai delitti di cui agli artt.56, 628, co. 2, e 337 582, 585, 576, n. 5 cod.pen., nonché il mancato riconoscimento della circostanza attenuante speciale introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 16 aprile 2024, sono entrambi indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del ricorrente e dell’esclusion delle menzionate circostanze attenuanti (si vedano, in particolare, pagg. 4-5 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, 12 settembre 2025.