Ricorso inammissibile: La Cassazione chiarisce i limiti dell’impugnazione
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con la sentenza precedente. È necessario presentare motivi specifici e pertinenti, che si confrontino direttamente con le ragioni della decisione impugnata. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile perché si limitava a ripetere argomenti già ampiamente discussi e respinti in appello. Analizziamo insieme questo caso per capire quali sono i requisiti per un ricorso efficace e quali sono le conseguenze in caso di inammissibilità.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità, previsto dall’articolo 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti. L’imputato, dopo la conferma della condanna da parte della Corte d’Appello, ha deciso di presentare ricorso per cassazione, tentando di ottenere l’annullamento della sentenza.
I Motivi del Ricorso e la Reiterazione delle Argomentazioni
Il nucleo centrale del ricorso presentato alla Corte di Cassazione si basava su una rilettura alternativa del contenuto delle intercettazioni telefoniche, elemento di prova chiave nel processo. L’imputato, sia nel ricorso che in una successiva memoria difensiva, ha riproposto la stessa tesi già avanzata e rigettata dalla Corte d’Appello. In sostanza, non ha sollevato nuove questioni di legittimità o vizi logici nella motivazione della sentenza di secondo grado, ma ha semplicemente insistito sulla propria interpretazione dei fatti.
La Decisione della Cassazione: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato della procedura penale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si può ridiscutere il merito dei fatti. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso che, come in questo caso, è “interamente reiterativo” di motivi già esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello, manca del requisito della specificità. Il ricorrente non si è confrontato in modo puntuale con le argomentazioni della sentenza di appello, ma le ha semplicemente ignorate, riproponendo le proprie tesi.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha evidenziato come i giudici d’appello avessero fornito una “ampia e congrua argomentazione” per smontare l’interpretazione alternativa delle intercettazioni proposta dalla difesa. La sentenza impugnata aveva esaminato gli argomenti difensivi con “argomenti puntuali e non illogici”. Di fronte a una motivazione così strutturata, il ricorrente avrebbe dovuto individuare specifici vizi logici o errori di diritto, non limitarsi a ripetere la propria versione. La mancanza di questo confronto critico con la decisione di secondo grado rende il ricorso generico e, pertanto, inammissibile ai sensi del codice di procedura penale.
Conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: per avere successo in Cassazione, un ricorso deve essere mirato e specifico. Non è una sede per riproporre all’infinito le stesse difese. È indispensabile analizzare a fondo la motivazione della sentenza d’appello e attaccarne i punti deboli con argomenti di legittimità. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata quantificata in tremila euro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era interamente reiterativo, ovvero si limitava a ripetere gli stessi motivi già presentati e respinti dalla Corte d’Appello, senza muovere critiche specifiche e puntuali alla motivazione della sentenza impugnata.
Cosa significa che un ricorso non deve essere una mera reiterazione dei motivi di appello?
Significa che il ricorso per cassazione non può essere una semplice copia delle argomentazioni già esaminate. Deve invece confrontarsi criticamente con la decisione della Corte d’Appello, evidenziando specifici errori di diritto o vizi logici nella sua motivazione.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35484 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35484 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NARDODIPACE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME NOME COGNOME;
171NUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
Letti gli atti e la memoria difensiva del 30/06/2025.
Il ricorso è inammissibile in quanto interamente reiterativo dello stesso motivo ricorso cui la Corte di appello ha fornito ampia e congrua argomentazione, con la quale non vi alcuno specifico e puntuale confronto. Infatti, il ricorrente propone un significato alternat contenuto delle intercettazioni, ribadito nella memoria, che la sentenza impugnata ha esaminato con argomenti puntuali e non illogici (pagg. 14-16).
Dagli argomenti che precedono consegue l’inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 settembre 2025
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La Presidente