Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Ripetitivi
Nel sistema giudiziario, presentare un’impugnazione è un diritto fondamentale. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha recentemente ribadito un principio cruciale: un ricorso basato sulla semplice riproposizione di argomenti già esaminati e respinti nel grado di giudizio precedente è destinato a essere dichiarato ricorso inammissibile. Questa ordinanza fornisce un chiaro esempio di come la mancanza di nuovi profili di censura porti a una pronuncia che non entra nemmeno nel merito delle questioni sollevate.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda un individuo condannato dalla Corte d’Appello per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. La difesa dell’imputato aveva deciso di presentare ricorso per cassazione, basando la propria strategia su tre punti principali:
1. Errata identificazione: si contestava la certezza sull’identificazione dell’imputato come autore del reato.
2. Mancata concessione delle attenuanti: si lamentava il mancato riconoscimento sia delle attenuanti generiche (art. 62 bis c.p.) sia dell’attenuante specifica del danno di lieve entità (art. 62 n. 4 c.p.).
3. Illegittimità dell’espulsione: si contestava la misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato disposta nei suoi confronti.
Tuttavia, come vedremo, questi argomenti non erano nuovi, ma una replica di quanto già discusso e rigettato in appello.
La Decisione della Corte e il concetto di ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile senza analizzare nel profondo le questioni sollevate. Il motivo è puramente procedurale ma di fondamentale importanza: il ricorso era meramente “riproduttivo”. In altre parole, la difesa si è limitata a copiare e incollare le stesse doglianze già avanzate davanti alla Corte d’Appello, senza muovere una critica specifica e pertinente alla motivazione della sentenza impugnata. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un giudice di legittimità che verifica la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Un ricorso che non si confronta con le ragioni della decisione di secondo grado manca del suo scopo principale e, pertanto, non può essere accolto.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha sottolineato come la Corte d’Appello avesse già fornito una risposta logica e completa a tutte le obiezioni ora riproposte. Nello specifico:
* Sull’identificazione: La Corte territoriale aveva spiegato che l’identità dell’imputato non derivava solo dalle testimonianze, ma era corroborata dall’analisi dei tabulati telefonici e dalle dichiarazioni di altri soggetti che avevano confermato di aver acquistato sostanze stupefacenti da lui.
* Sulle attenuanti: Il diniego delle attenuanti generiche era stato giustificato dall’assenza di elementi positivi da valorizzare, a fronte della gravità complessiva della condotta. L’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità era stata esclusa poiché il valore della sostanza ceduta (eroina) non era stato ritenuto “esiguo”.
* Sull’espulsione: La misura di sicurezza era stata ritenuta adeguata in ragione della “duratura attività di spaccio”, un elemento considerato significativo della pericolosità sociale del soggetto.
Dato che il ricorso non ha mosso critiche specifiche contro queste argomentazioni, limitandosi a ripeterle, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che prenderne atto e dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda impugnare una sentenza di condanna. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione; è necessario articolare critiche giuridiche precise, puntuali e pertinenti che mettano in luce vizi di legittimità o palesi illogicità nella motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso che si limita a ripetere le argomentazioni difensive già respinte in appello non ha possibilità di successo e comporta unicamente un’ulteriore condanna alle spese per l’imputato, rendendo la sentenza di condanna definitiva.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti erano una mera ripetizione delle stesse censure già presentate e adeguatamente respinte dalla Corte d’Appello, senza sollevare nuove questioni di legittimità.
Quali erano le ragioni per cui non sono state concesse le attenuanti?
Le attenuanti generiche non sono state concesse per l’assenza di elementi positivi da valorizzare e per la consistenza della condotta contestata. L’attenuante del danno di non rilevante gravità è stata negata perché il valore dello stupefacente venduto non era considerato esiguo.
Su quali basi è stata confermata la misura di sicurezza dell’espulsione?
La misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato è stata confermata a causa della duratura attività di spaccio, ritenuta dalla Corte un indicatore significativo della pericolosità sociale del condannato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6206 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6206 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Okoro Promise
OSSERVA
Ritenuto che tutti i motivi attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione legge con riferimento al riconoscimento del ricorrente, alla mancata applicazione del circostanze ex artt. 62 bis, 62, n. 4, cod. pen. ed alla disposta espulsione ex art. 86, d.P.R. n. 309 del 1990 sono riproduttivi di identiche censure formulate in sede di gravam adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato: quanto all’identificazione ricorrente da parte dei testi, che l’accertamento dei fatti era comunque desumibile dall’ana dei tabulati telefonico e dal propalato di tutti i soggetti che avevano riferito di pr acquisti di sostanza stupefacente del tipo eroina dal ricorrente; quanto alle circosta attenuanti generiche, l’assenza di elementi positivamente valorizzabili, avendo apprezzato consistenza della condotta complessivamente contestata; quanto alla attenuante di cui all’ar 62, n. 4 cod. pen., il non esiguo valore dello stupefacente del tipo eroina venduto; quanto misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato, la duratura attività di ritenuta significativa della pericolosità sociale;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/01/2024.