Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sconfessa l’Appello ‘Fotocopia’
Nel processo penale, l’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale, ma deve essere esercitato secondo precise regole. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un punto cruciale: un appello che si limita a ripetere le stesse argomentazioni già respinte nel grado precedente è destinato a essere dichiarato ricorso inammissibile. Questo principio, apparentemente tecnico, ha conseguenze pratiche molto serie per l’imputato, come vedremo analizzando il caso in esame.
I Fatti del Processo
Un soggetto, precedentemente condannato dalla Corte d’Appello, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. Le sue doglianze si concentravano su due aspetti principali: da un lato, contestava l’errata applicazione della legge penale in relazione ai reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) e ricettazione (art. 648 c.p.). Dall’altro, lamentava un vizio nella motivazione della sentenza riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla congruità della pena inflitta (artt. 62 bis e 133 c.p.).
I Motivi del Ricorso e il Rischio di un Appello Apparente
L’imputato, attraverso il suo legale, ha tentato di convincere la Suprema Corte della fondatezza delle sue ragioni. Tuttavia, l’approccio difensivo si è rivelato controproducente. Invece di formulare una critica specifica e argomentata contro le motivazioni della sentenza d’appello, il ricorso si è limitato a riproporre, in modo quasi identico, le stesse questioni già ampiamente discusse e motivate dai giudici del secondo grado. Questo ha trasformato l’impugnazione in quello che la giurisprudenza definisce un ‘ricorso apparente’, ovvero un atto che formalmente sembra un’impugnazione ma che, nella sostanza, è privo di un reale contenuto critico.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione non ha avuto dubbi. Con una motivazione sintetica ma incisiva, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte non è entrata nel merito delle questioni sollevate, poiché ha ritenuto che il ricorso non superasse il vaglio preliminare di ammissibilità. La decisione si fonda su un principio consolidato: il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito dove si possono ripresentare le stesse argomentazioni, ma un giudizio di legittimità che deve vertere su specifiche violazioni di legge o vizi logici della sentenza impugnata.
Le motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
Il cuore della decisione risiede nel concetto di ‘pedissequa reiterazione’. La Corte ha osservato che i motivi del ricorso erano una semplice ripetizione di quelli già dedotti in appello. La Corte d’Appello, nella sua sentenza (in particolare nelle pagine 4-6), aveva già fornito una ‘congrua motivazione’ per respingere tali argomenti. Nello specifico, aveva spiegato perché:
1.  La falsificazione dei prodotti non era ‘grossolana’ ma, al contrario, idonea a trarre in inganno i consumatori.
2.  Non sussistevano validi motivi per concedere le attenuanti generiche all’imputato.
3.  Il trattamento sanzionatorio applicato era adeguato alla gravità del fatto.
Il ricorso, omettendo di confrontarsi con queste specifiche argomentazioni e di criticarle puntualmente, ha mancato la sua funzione essenziale. Invece di essere uno strumento di critica, si è risolto in una sterile riproposizione, rendendolo, di fatto, un ricorso inammissibile.
Le conclusioni: Conseguenze Pratiche e Lezioni dal Caso
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato per il ricorrente non solo la definitiva conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per chiunque affronti un processo penale: un’impugnazione, per essere efficace, deve essere mirata, specifica e deve attaccare le fondamenta logico-giuridiche della decisione che si contesta. Limitarsi a ripetere argomenti già sconfitti è una strategia destinata al fallimento, con l’aggravante di ulteriori costi economici.
 
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando si risolve in una ‘pedissequa reiterazione’, ovvero una semplice ripetizione dei motivi già presentati e respinti nel precedente grado di giudizio, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘apparente’?
Significa che il motivo sembra formalmente un’impugnazione valida, ma in sostanza è privo di un reale contenuto critico nei confronti della decisione del giudice precedente. Omette di assolvere alla funzione tipica di critica argomentata, limitandosi a riproporre questioni già decise con congrua motivazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5744 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 5744  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano l’erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 474 e 648 cod. pen. ed il vizio motivazionale in ordine agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello, fondati su una rilettura del compendio istruttorio e puntualmente disattesi dalla corte di merito con congrua motivazione, risultando pertanto soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 4-6 della sentenza impugnata, in tema di idoneità decettiva del falso tale da escludere la grossolanità, di insussistenza di validi motivi per concedere le attenuanti generiche e di adeguatezza del trattamento sanzionatorio);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 05/12/2023
Il Consigliere Estensore