Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i limiti dell’impugnazione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: presentare un ricorso inammissibile, basato sulla semplice ripetizione di argomenti già esaminati, non solo è inutile ma comporta anche conseguenze economiche. Analizziamo questa decisione per capire quali sono i requisiti di specificità richiesti per un’efficace impugnazione davanti alla Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo da parte della Corte di Appello di Palermo per i reati di falsità in atti, previsti dagli articoli 477 e 482 del codice penale. L’imputato, non accettando la sentenza di condanna, decideva di proporre ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a tre specifici motivi.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
La difesa dell’imputato si articolava su tre punti principali, già sollevati e respinti nel precedente grado di giudizio:
1. Il falso innocuo: si sosteneva che la falsificazione contestata fosse inidonea a trarre in inganno chiunque e, pertanto, non punibile.
2. La particolare tenuità del fatto: si chiedeva l’applicazione dell’art. 131-bis c.p., che esclude la punibilità per reati di minima offensività.
3. Le attenuanti generiche: si invocava il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis c.p. per mitigare la pena.
La Decisione della Corte sul ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato i motivi presentati e li ha giudicati inammissibili. La Corte ha osservato che le censure mosse dall’imputato non erano altro che una “mera riproduzione” di profili già adeguatamente esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello. Il ricorso mancava di una “specifica critica” alle argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre le stesse tesi difensive.
Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un pilastro del giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti del processo. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
Un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere motivi specifici che attacchino la logica giuridica della sentenza impugnata, evidenziando errori di diritto o vizi di motivazione. Se il ricorrente si limita a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte in appello, senza confrontarsi criticamente con le ragioni esposte dal giudice precedente, il ricorso diventa un tentativo sterile di ottenere un nuovo esame del merito, compito che non spetta alla Cassazione. In questo caso, i giudici hanno ritenuto che la Corte d’Appello avesse già fornito risposte giuridicamente corrette a tutte le questioni sollevate (pagine 2-3 per il falso innocuo, 3-4 per l’art. 131 bis, e 5 per le attenuanti), rendendo il nuovo ricorso privo della necessaria specificità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante sulla tecnica redazionale dei ricorsi per Cassazione. La dichiarazione di inammissibilità non è una mera formalità, ma la sanzione per un atto che non rispetta le regole del giudizio di legittimità. Per avere una possibilità di successo, è indispensabile che il ricorso non sia una semplice fotocopia delle difese precedenti, ma che instauri un dialogo critico e puntuale con la sentenza impugnata, dimostrando dove e perché il giudice di merito avrebbe sbagliato nell’applicare la legge. In caso contrario, il risultato sarà un ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una mera riproduzione di argomentazioni già valutate e respinte dalla Corte d’Appello, senza contenere una critica specifica e puntuale contro la motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in ambito penale?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, il cui importo è stabilito dalla Corte (in questo caso, Euro 3.000,00).
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è rivalutare le prove o i fatti, ma solo controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme di legge e abbiano motivato adeguatamente la loro decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4675 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4675 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen.;
Ritenuto che i tre motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (primo motivo sul falso innocuo v. pagg. 2 – 3, secondo motivo su art. 131 bis c.p. v. pagg. 3 – 4 e terzo motivo su art. 62 bis cod. pen. v. pag. 5);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/01/2024