Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2834 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2834 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ATRI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME e COGNOME NOME, per il tramite del comune difensore e con ricorsi congiunti, impugnano la sentenza in data 05/04/2023 della Corte di appello di L’Aquila, che ha confermato la sentenza in data 13/10/2020 del Tribunale di Pescara, che li aveva condannati per i reati di cui agli artt. 635, comma secondo, cod. pen. e all’art. 633 cod. pen..
Deducono:
Violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio di omessa motivazione con riferimento al reato di occupazione abusiva di edificio;
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla transitorietà dell’occupazione.
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 635 cod. pen., per mancanza di querela.
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al concorso di COGNOME al reato.
Ciò premesso i ricorsi sono inammissibili perché meramente reiterativi delle medesime questioni esposte con l’atto di appello, affrontate e risolte dalla Corte di appello e og riproposte con il ricorso, con la sostanziale pretermissione delle ragioni della decisione impugnata in punto di concorso di COGNOME al reato (pagine 4 e 5), di sussistenza del reato per l’infondatezza della dedotta transitorietà dell’occupazione ((pag. 5).
5.1. A fronte di tale evenienza questa Corte ha costantemente chiarito che “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso”, (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, COGNOME; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, COGNOME).
5.2. Va aggiunto che il ricorrente muove un motivo in relazione alla querela che, però, oltre a non essere stata dedotta in appello è anche manifestamente infondata, visto che trascura di considerare che il reato contestato è quello di danneggiamento aggravato, procedibile d’ufficio.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2023 Il Consigliere estensore La Presidente