Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2835 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2835 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a TERMOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRMO
NOME COGNOME impugna la sentenza in data 19/12/2022 della Corte di appello di L’A che ha confermato la sentenza in data 22/02/2021 del Tribunale di Pescara, che l condannato per il reato di cui all’art. 640 cod. pen..
Deduce:
Violazione dì legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 640 cod. pen..
Ciò premesso, il ricorso è inammissibile per plurime ragioni.
2.1. L’unico motivo di ricorso è la pedissequa riproduzione delle identiche q sollevate con l’impugnazione di merito, correttamente risolte dalla Corte di appello (a 3 e 4 della sentenza impugnata) e oggi riproposte con il ricorso davanti al giu legittimità senza un reale confronto con le ragioni argomentate così come espo provvedimento in esame.
2.2. A fronte di tale evenienza questa Corte ha costantemente chiarito inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripe quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in qu assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Se Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, COGNOME; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/ Ferra ri).
2.3. In conseguenza di quanto appena esposto, i motivi di ricorso si riso un’inammissibile proposta di un valutazione delle emergenze processuali alternativa dei giudici della doppia sentenza conforme, senza che sia esposte censure scrutinabil di legittimità.
Vale ricordare che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono ded censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio igno esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa con del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la pers l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei sig probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore probatoria del singolo elemento», (Sez. 2 – , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Car Rv. 280747 – 01).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2023
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Il Consigliere estensore
La Presidente