Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i requisiti di specificità
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con la sentenza precedente. È necessario articolare una critica precisa e puntuale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile perché i motivi erano una mera ripetizione di quanto già discusso e respinto in appello. Questa decisione offre spunti importanti sui requisiti di specificità dell’atto di impugnazione nel processo penale.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Venezia. Il ricorrente basava la sua impugnazione su due motivi principali. Il primo contestava un vizio della motivazione e la violazione di norme procedurali, in particolare riguardo al rigetto di una richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore. Il secondo motivo lamentava un’erronea applicazione della legge penale, sostenendo che la Corte non avesse valutato correttamente alcuni elementi ai fini della determinazione della pena.
L’analisi della Corte sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi, giudicandoli entrambi infondati e, in parte, non ammissibili al giudizio di legittimità. L’ordinanza ha distinto nettamente le ragioni del rigetto per ciascuna delle censure sollevate.
Il Primo Motivo: la Tardività della Richiesta di Rinvio
Per quanto riguarda il primo motivo, relativo alla presunta violazione procedurale, la Cassazione ha evidenziato come questo fosse manifestamente infondato. La Corte territoriale aveva già motivato in modo pertinente sulla tardività della richiesta di rinvio presentata dalla difesa. Inoltre, un aspetto decisivo è stato il comportamento processuale del difensore, il quale, in sede di conclusioni d’appello, non aveva più insistito su tale eccezione. Questo comportamento è stato interpretato come una rinuncia a far valere il presunto vizio.
Il Secondo Motivo: la Mera Ripetizione degli Argomenti
Il cuore della decisione riguarda il secondo motivo di ricorso. La Corte lo ha definito ‘indeducibile’ perché si risolveva in una ‘pedissequa reiterazione’ di argomenti già ampiamente trattati e respinti dalla Corte d’Appello. Secondo i giudici, i motivi non erano specifici, ma solo apparenti. Essi omettevano di svolgere la funzione tipica del ricorso per cassazione, che è quella di una critica argomentata e puntuale avverso la sentenza impugnata, e non una semplice riproposizione delle stesse difese.
Le Motivazioni della Cassazione
La Cassazione ha affermato un principio cardine della procedura penale: il ricorso non può essere un duplicato dell’atto di appello. Per essere ammissibile, deve confrontarsi direttamente con le ragioni esposte nella sentenza che si intende contestare, evidenziandone le specifiche lacune, contraddizioni o errori di diritto. Limitarsi a ripetere le argomentazioni già disattese dal giudice precedente equivale a non presentare una vera e propria critica, rendendo l’impugnazione priva della sua funzione essenziale. Di conseguenza, un ricorso con queste caratteristiche viene considerato non specifico e, pertanto, inammissibile.
Le Conclusioni
La declaratoria di ricorso inammissibile ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: l’accesso al giudizio di legittimità richiede rigore e precisione. È indispensabile che i difensori elaborino motivi di ricorso che attacchino specificamente la struttura logico-giuridica della sentenza impugnata, anziché limitarsi a una sterile riproposizione di argomenti già vagliati e respinti.
Perché il primo motivo di ricorso, relativo al legittimo impedimento, è stato respinto?
È stato ritenuto manifestamente infondato perché la richiesta di rinvio era stata presentata tardivamente e la difesa non aveva insistito su tale punto nelle conclusioni del processo d’appello, dimostrando di non avere più interesse a sollevare l’eccezione.
Cosa significa che un motivo di ricorso è una ‘pedissequa reiterazione’ di argomenti già dedotti?
Significa che il ricorso si limita a ripetere esattamente le stesse argomentazioni già presentate e respinte nel precedente grado di giudizio, senza formulare una critica specifica e nuova contro le motivazioni della sentenza che si sta impugnando.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2200 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2200 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VERONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il vizio motivazionale e l’inosservanza dell’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., è manifestamente infondato, poiché afferente a violazione di norme processuali palesemente smentita dagli atti e non relativa a nullità assolute o inutilizzabilità patologica, atteso che la Corte territoriale ha pertinentemente motivato sulla tardività della richiesta di rinvio della difesa per legittimo impedimento (in ogni caso, in sede di conclusioni in appello, la difesa non ha insistito nell’eccezione, riportandosi all’atto di impugnazione);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l’erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 648, comma secondo, e 133 cod. pen., è indeducibile poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 8 della sentenza impugnata);
che tale ultimo motivo, oltre reiterativo, risulta essere anche manifestamente infondato poiché concerne un asserito difetto della motivazione non emergente dalla lettura del provvedimento impugnato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro ammende. tremila in favore della Cassa delle
Così deciso in Roma, il 12/12/2023 Il Consigliere Estensore