Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Ripetitivi
Quando si impugna una sentenza, specialmente davanti alla Corte di Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione. È necessario presentare argomenti solidi e, soprattutto, pertinenti. Un caso recente ci offre una lezione chiara su cosa accade quando un appello si limita a ripetere le stesse argomentazioni già respinte: viene dichiarato un ricorso inammissibile. Analizziamo insieme questa ordinanza per capire i principi procedurali in gioco.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un individuo da parte della Corte d’Appello di Roma. Ritenendo la sentenza ingiusta, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. I motivi del ricorso erano molteplici e complessi: si contestava un vizio di motivazione riguardo al reato di frode informatica (art. 640 ter c.p.), la violazione di principi costituzionali (artt. 24 e 27 Cost.) e di norme procedurali (art. 533 c.p.p.), nonché l’illogicità della motivazione su altri aspetti della decisione.
In sostanza, la difesa ha tentato di smontare la sentenza d’appello su più fronti, sperando di ottenere un annullamento o una revisione del giudizio.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
Nonostante la varietà delle censure sollevate, la Corte di Cassazione ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte non è entrata nel merito delle singole questioni sollevate (frode informatica, principi costituzionali, etc.), perché ha riscontrato un vizio preliminare e fatale nell’impostazione stessa dell’appello.
Il punto cruciale è che i motivi presentati erano basati su “ragioni riproduttive”. Questo significa che l’appellante non ha fatto altro che riproporre le stesse identiche argomentazioni che aveva già avanzato davanti alla Corte d’Appello e che quest’ultima aveva già esaminato e motivatamente respinto. È mancata quella che i giudici definiscono una “necessaria critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata”.
Perché un Motivo Ripetitivo Causa l’Inammissibilità?
Il giudizio in Cassazione non è un terzo grado di merito. La Suprema Corte ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza precedente, non di riesaminare da capo i fatti. Per questo, chi ricorre in Cassazione ha l’onere di confrontarsi specificamente con la decisione che contesta, spiegando perché e dove i giudici d’appello avrebbero sbagliato nel loro ragionamento giuridico. Limitarsi a ripetere le proprie tesi, ignorando le risposte già fornite dalla Corte d’Appello, rende il ricorso inutile e, quindi, inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni dell’ordinanza sono concise ma estremamente chiare. La Corte ha rilevato che le censure erano state “adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito”. Il ricorso, pertanto, non superava la soglia di ammissibilità perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza d’appello. In parole povere, l’appellante ha parlato “contro” la sentenza, ma non “alla” sentenza, non riuscendo a incrinarne la struttura logico-giuridica.
Le Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’importanza della specificità dei motivi di ricorso. Presentare un ricorso inammissibile non è solo un’occasione persa, ma comporta anche conseguenze economiche significative. In questo caso, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende e a rifondere le spese legali sostenute dalle parti civili, per un importo di 2.000 euro. Questo caso serve da monito: un’impugnazione deve essere un dialogo critico con la decisione precedente, non un monologo che ripete argomenti ormai superati dal giudizio di merito.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati dall’appellante erano una semplice ripetizione delle argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza contenere una critica specifica e nuova al ragionamento della sentenza impugnata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, a versare una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende e a rimborsare le parti civili per le loro spese di rappresentanza e difesa, liquidate in 2.000 euro oltre accessori di legge.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono “riproduttivi”?
Significa che i motivi non introducono nuovi profili di critica giuridica o logica contro la sentenza che si sta impugnando, ma si limitano a riproporre le stesse censure e tesi difensive che sono già state presentate e motivatamente respinte nel precedente grado di giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2222 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2222 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SCAFATI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME e letta alt memoria difensiva pervenuta in prossimità dell’udienza;
letta altresì la memoria difensiva delle parti civili;
ritenuto che i motivi di ricorso – incentrati sul vizio motivazionale in rela all’art. 640 ter cod. pen., sull’inosservanza della legge penale in ordine agli a 24, 27 Cost., 533 cod. proc. pen. e sull’illogicità della motivazione con rife agli artt. 165 cod. pen. e 3 Cost. – sono basati su ragioni riproduttive di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridic giudice di merito e non scanditi da necessaria critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagine da 6 a rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché delle ulteriori sp sostenute dalle parti civili.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresenta difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili NOME NOME NOME liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila), oltre accessori di le Così deciso in Roma, il 12/12/2023
Il Consigliere Estensore