Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2216 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2216 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a BELVEDERE MARITTIMO il DATA_NASCITA COGNOME COGNOME NOME nato a SIENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal RAGIONE_SOCIALEere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME e COGNOME NOME nonché la memoria inviata per PEC,
Ritenuto che il primo motivo, analogo per entrambi i ricorsi, con il quale si contest correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, in particolare ris al requisito dell’altruità della cosa richiesto dall’art. 628 cod. pen., è indeducibil fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appe puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 7 della sentenza impugnata, dovendosi gl stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tip funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; in particolare rilevato come il giudice di appello abbia correttamente affermato che lo spossessamento del bene accompagnato dall’uso di violenza impedisce la riqualificazione della fattispec nell’illecito di sottrazione di cose comuni;
ritenuto che è allo stesso modo indeducibile la doglianza, contenuta nel primo motivo di entrambi i ricorsi, con la quale si contesta la mancata riqualificazione del delitto di cui 635 cod.pen. in quello di cui all’art. 393 cod.pen. avendo la corte di appello correttam escluso la possibilità di tale riqualificazione con corretti argomenti esposti a p. sentenza;
considerato che analogamente reiterativo appare il secondo motivo di entrambi i ricorsi con il quale si lamenta la mancata riqualificazione del delitto di lesioni personali in meno grave, di percosse avendo il giudice di appello adeguatamente valorizzato le dichiarazioni della persona offesa riscontrate dalle videoriprese nel luogo dei fatti delittuosi come em dal percorso argomentativo esposto alle pag. 7-9;
ritenuto che il suddetto motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazion posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando vizio della motivazione, non consentito, perché non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi d sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio igno quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali tali da imporre divers conclusione del processo;
che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasivit l’adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manife così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo ele che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplici ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 7-9) facendo applicazione corretti argomenti giuridici ai fini dell’affermazione della responsabilità;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con con ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f Cassa delle ammende ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così decis in Roma, il 12 dicembre 2023 Il RAGIONE_SOCIALE
Il Presidente