Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i requisiti di specificità
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: un appello non può essere una semplice fotocopia delle argomentazioni già presentate. Per essere accolto, deve contenere una critica specifica e motivata alla decisione che si intende contestare. Quando ciò non avviene, il risultato è un ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese. Analizziamo questa ordinanza per capire meglio i contorni di questo principio.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per i reati di ricettazione e truffa. L’imputata, dopo aver visto confermata la sua condanna in secondo grado dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi principali del ricorso si concentravano su due punti: la richiesta di assorbimento del delitto di ricettazione in quello di truffa e la derubricazione della truffa da consumata a tentata. In sostanza, la difesa sosteneva che i fatti non fossero stati correttamente qualificati giuridicamente nei precedenti gradi di giudizio.
L’Analisi del Ricorso Inammissibile da parte della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il caso, ha rilevato una carenza fondamentale nell’atto di impugnazione. I motivi presentati non erano altro che una “pedissequa reiterazione” delle doglianze già sollevate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. I giudici di secondo grado, infatti, avevano già fornito argomentazioni giuridiche corrette per spiegare perché la ricettazione e la truffa fossero due fattispecie distinte nel caso concreto e perché la truffa si fosse pienamente consumata con il conseguimento del profitto illecito (l’acquisto di un cellulare e di un computer) a danno della vittima.
Il ricorso, pertanto, è stato considerato non specifico. Invece di contestare con argomenti nuovi e pertinenti il ragionamento della Corte d’Appello, la ricorrente si era limitata a riproporre le stesse tesi, omettendo di assolvere alla funzione tipica del ricorso, che è quella di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di impugnazione.
Le Motivazioni della Decisione
I giudici della Suprema Corte hanno basato la loro decisione sul principio consolidato secondo cui i motivi di ricorso devono essere specifici. Un motivo è specifico non solo quando indica le norme di legge che si ritengono violate, ma soprattutto quando confronta criticamente la propria tesi con le ragioni esposte nella sentenza impugnata. Se il ricorso ignora le motivazioni del giudice precedente e si limita a riproporre le stesse questioni, i motivi diventano solo “apparenti” e non reali.
In questo caso, la Corte d’Appello aveva chiaramente distinto il bene giuridico tutelato e il fatto tipico delle diverse fattispecie (ricettazione e truffa), motivando adeguatamente la propria decisione. Il ricorso, non confrontandosi con queste motivazioni, è risultato privo della necessaria specificità, portando inevitabilmente alla sua declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito importante: il processo non è un loop in cui si possono ripetere all’infinito le stesse argomentazioni. Ogni grado di giudizio ha una sua funzione e il ricorso in Cassazione, in particolare, non è un terzo grado di merito, ma un giudizio sulla legittimità delle decisioni precedenti. Per questo motivo, è essenziale che l’atto di impugnazione si concentri sulle eventuali erroneità giuridiche della sentenza appellata, attraverso una critica puntuale e ragionata. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una mera e pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, senza formulare una critica argomentata specifica contro la sentenza impugnata.
Quali erano i punti principali contestati nel ricorso?
Il ricorso contestava il mancato assorbimento del delitto di ricettazione in quello di truffa e chiedeva la derubricazione della truffa da consumata a tentata.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 141 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 141 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOMECODICE_FISCALE) nato a NAPOLI il 20/01/1973
avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME
Ritenuto che i motivi di ricorso, con cui si censura il mancato assorbimento del delitto ricettazione in quelli di cui agli artt. 640 e 497-bis cod. pen., nonché la derubricazione della truffa nell’ipotesi tentata, sono indeducibili perché fondati su doglianze che si risolvono pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese con corret argomenti giuridici dalla corte di merito (si veda pagina 4, in punto di differente fatto bene giuridico tutelato delle diverse fattispecie incriminatrici e di consumazione della truff il conseguimento dell’ingiusto profitto con altrui danno mediante acquisto del cellulare e computer), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggett di ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 novembre 2023
Il Con gpere estensore
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Il Presidente