Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sconfessa i Motivi Ripetitivi
L’ordinanza della Corte di Cassazione analizzata oggi offre uno spunto fondamentale sulla corretta redazione degli atti di impugnazione, chiarendo perché un ricorso inammissibile rappresenta non solo un esito negativo per il ricorrente, ma anche una conseguenza diretta di una strategia difensiva errata. Il caso verte su un’impugnazione per un reato di appropriazione indebita, ma i principi espressi sono di portata generale e cruciali per comprendere la funzione del giudizio di legittimità.
L’Analisi del Caso: Un Appello Destinato al Fallimento
Una persona condannata per il delitto di appropriazione indebita, previsto dall’art. 646 del codice penale, ha presentato ricorso per Cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello. I motivi addotti erano principalmente due:
1. Una presunta violazione di legge riguardo l’affermazione della sua responsabilità penale.
2. L’erronea applicazione della legge penale per un presunto difetto di querela.
Entrambi i motivi, tuttavia, nascondevano una debolezza fatale: non introducevano nuovi argomenti critici contro la sentenza impugnata, ma si limitavano a riproporre le stesse questioni già sollevate e respinte dalla Corte d’Appello.
La Decisione della Corte: La Regola della Specificità dei Motivi
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neppure entrare nel merito delle questioni. La ragione risiede in un principio cardine del nostro sistema processuale: i motivi di ricorso devono essere specifici. Non è sufficiente dissentire dalla decisione precedente; è necessario criticarla in modo argomentato, evidenziando gli errori logici o giuridici commessi dal giudice del grado inferiore.
Nel caso di specie, i giudici hanno definito i motivi come una ‘pedissequa reiterazione’ di quelli già dedotti in appello, ritenendoli quindi non specifici, ma solo ‘apparenti’. In altre parole, l’atto ometteva di assolvere la sua funzione tipica, che è quella di una critica costruttiva e puntuale alla sentenza impugnata, trasformandosi in una mera riproposizione di tesi già smentite.
Il Ricorso Inammissibile e la Validità della Querela
Anche il secondo motivo, relativo alla regolarità della querela, è stato giudicato reiterativo e infondato. La difesa sosteneva che una fusione per incorporazione della società, la cui legale rappresentante era la persona offesa, avesse inciso sulla validità della querela. La Cassazione ha invece confermato la correttezza del ragionamento della Corte d’Appello, la quale aveva già spiegato con ‘corretti argomenti logici e giuridici’ perché la querela rimanesse pienamente valida. L’operazione societaria non aveva alcun effetto retroattivo sulla legittimità dell’atto di impulso processuale.
Le Motivazioni della Cassazione
Le motivazioni dell’ordinanza sono lapidarie ma estremamente chiare. Il ricorso è inammissibile perché i motivi si risolvono in una ripetizione di quelli già vagliati e puntualmente disattesi dalla Corte di merito. Mancando una critica argomentata e specifica alla decisione di secondo grado, il ricorso perde la sua funzione e diventa un mero tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul fatto, cosa non consentita in sede di legittimità.
La Corte ribadisce che il giudice d’appello aveva già esplicitato in maniera diffusa le ragioni del suo convincimento, sia sulla responsabilità penale che sulla regolarità della querela. Ignorare tali motivazioni e riproporre le medesime doglianze rende l’impugnazione un atto sterile, destinato all’inammissibilità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa pronuncia serve da monito: un ricorso in Cassazione non è una semplice replica. Deve essere un’analisi critica e mirata della sentenza di appello. Limitarsi a ripetere argomenti già sconfitti senza confrontarsi specificamente con le motivazioni del giudice precedente equivale a presentare un atto vuoto, privo di reale contenuto impugnatorio. Le conseguenze non sono solo la conferma della condanna, ma anche l’addebito delle spese processuali e il pagamento di una cospicua somma alla Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso in esame. La specificità e la pertinenza dei motivi non sono mere formalità, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi presentati erano una ‘pedissequa reiterazione’, ovvero una semplice ripetizione, delle argomentazioni già esposte e respinte dalla Corte d’Appello, mancando quindi del requisito di specificità richiesto dalla legge.
Una fusione per incorporazione della società-vittima può invalidare una querela presentata in precedenza?
No. La Corte ha stabilito che la querela, regolarmente presentata dal legale rappresentante della società prima della fusione, non perde la sua validità a seguito dell’operazione societaria, confermando la decisione della Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45772 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45772 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a FROSINONE il 11/05/1995
avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOMECOGNOME ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di le in ordine all’affermazione di responsabilità per il delitto di cui all’art. 646 non è consentito, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedisse reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla C merito a pag. 3, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma sol apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una cr argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
osservato che parimenti reiterativo risulta il secondo motivo del ricorso esame, che lamenta l’erronea applicazione della legge penale con particol riferimento al difetto di querela, atteso che la Corte di appello, con argomenti logici e giuridici, ha esplicitato in maniera diffusa le ragioni convincimento (cfr. pag. 4) in ordine alla regolarità della querela, che non è dall’intervenuto processo di fusione per incorporazione della società la cui rappresentante era persona offesa dal reato per cui si procede;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile c condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2024.