Ricorso Inammissibile: la Cassazione contro i Motivi Ripetitivi
Quando un imputato decide di impugnare una sentenza di condanna, deve presentare motivi specifici che evidenzino errori di diritto o vizi logici nella decisione del giudice precedente. Ma cosa succede se il ricorso si limita a ripetere le stesse argomentazioni già respinte? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce perché in questi casi il ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile, ribadendo un principio fondamentale del nostro sistema processuale.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato riguarda un individuo condannato dalla Corte d’Appello di Catania per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’imputato, non accettando la condanna, ha presentato ricorso in Cassazione, sollevando diverse questioni che, a suo dire, avrebbero dovuto portare a un esito diverso del processo.
I Motivi del Ricorso e il ricorso inammissibile
La difesa dell’imputato ha basato il ricorso su quattro punti principali, già proposti e rigettati nel giudizio d’appello:
1. Errata valutazione della destinazione allo spaccio: Si contestava che la sostanza detenuta fosse effettivamente destinata alla vendita.
2. Mancato riconoscimento del vincolo della continuazione: Si chiedeva di unificare la pena con quella di un altro reato simile, commesso in precedenza.
3. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Si lamentava il mancato riconoscimento di circostanze che avrebbero potuto ridurre la pena.
4. Diniego della sospensione condizionale della pena: Si contestava la decisione di non sospendere l’esecuzione della pena detentiva.
Questi motivi, tuttavia, non hanno superato il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti. Il suo scopo è controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Se i motivi del ricorso sono una semplice riproduzione di quelli già adeguatamente e logicamente respinti in appello, il ricorso non può essere accolto.
Le Motivazioni
La Corte ha analizzato punto per punto le ragioni dell’inammissibilità, confermando la correttezza della decisione della Corte d’Appello.
In primo luogo, l’intenzione di spacciare la sostanza era stata dimostrata da elementi concreti come la suddivisione in dosi, la disponibilità di materiale per il confezionamento e la presenza di denaro. La valutazione della Corte territoriale era quindi ben motivata e non sindacabile in sede di legittimità.
In secondo luogo, la richiesta di applicare il vincolo della continuazione era stata presentata in modo tardivo e irrituale durante l’udienza d’appello, e non tramite i mezzi di impugnazione ordinari, rendendola proceduralmente inaccoglibile.
Infine, e con particolare rilevanza, il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena era stato ampiamente giustificato da un fatto gravissimo: l’imputato aveva commesso il reato mentre si trovava già agli arresti domiciliari per un’altra causa. Questo elemento, unito a una prognosi negativa sulla sua futura condotta (rischio di recidiva), ha reso la decisione dei giudici d’appello non solo logica, ma anche giuridicamente ineccepibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce che un ricorso in Cassazione deve individuare vizi specifici della sentenza impugnata, e non può limitarsi a riproporre doglianze generiche o a sollecitare una nuova valutazione del merito. La ripetitività dei motivi, quando questi sono già stati affrontati e superati con argomentazioni logiche e giuridicamente corrette, conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Questa decisione comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, a testimonianza dell’abuso dello strumento processuale.
Perché un ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre gli stessi motivi già esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello, senza indicare specifici vizi di legge o illogicità della motivazione della sentenza impugnata.
Commettere un reato durante gli arresti domiciliari ha conseguenze sulla pena?
Sì, la Corte ha ritenuto che commettere un reato mentre si è sottoposti a una misura cautelare come gli arresti domiciliari sia un elemento di particolare gravità che giustifica pienamente il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.
È possibile chiedere l’applicazione del ‘vincolo della continuazione’ in qualsiasi momento del processo?
No. La richiesta deve essere formulata nei modi e nei tempi previsti dalla legge. Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto la richiesta tardiva perché avanzata solo in udienza d’appello e non veicolata con i normali mezzi di impugnazione, riguardando peraltro una sentenza già passata in giudicato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1458 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1458 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il 03/09/1994
avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME
OSSERVA
Ritenuto che i motivi afferenti vizi di motivazione e violazione di legge in ordine a destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente detenuta, al mancato ricono! cinnento del vincolo della continuazione con altro delitto della stessa specie, alla mancato rici inoscimen delle circostanze attenuanti generiche ed alla mancata concessione della >ospensione condizionale della pena sono riproduttivi di questioni già esaminate e superate con corrett riferimenti fattuali ed argomenti giuridici dalla Corte di appello che ha ritenuto la :sì ssiste plurimi elementi che deponevano per la destinazione allo spaccio (suddivisione in dosj di sostanza stupefacente, materiale per il confezionamento e presenza di denaro in corrisp , indenza del materiale stesso); giuridicamente corretto risulta il mancato riconoscimento della continuazione fondato sull’intempestività della richiesta formulata in udienza e non veicolata con i norma mezzi di impugnazione nonostante la sentenza esibita fosse passata in giudic)to in data ampiamente precedente e non fosse, pertanto, nelle more sopravvenuta; in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti ed alla mancata sospensione condizional2 della penai adeguata risulta la valorizzazione del fatto che il ricorrente avesse commesso il reat ) durante misura cautelare domiciliare e l’adeguatamente motivata prognosi infausta di recidi ,a;
ritenuto che risulta, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli dessi mot proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insinda( abilità de valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità de e doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico c eterminato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la ci ndanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in avore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento lelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 02/12/2024