Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45761 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45761 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 04/10/1981
avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOMECOGNOME ritenuto, preliminarmente, che nei procedimenti fissati con procedura de plano, come il presente, non è prevista la trattazione orale e che la memo pervenuta in data odierna è tardiva;
osservato che i primi due motivi del ricorso in esame, che deducono violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità delitti di estorsione e di tentata estorsione (capi 1 e 2), non sono consentit fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già d in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagg. 3-5 sentenza impugnata (ove si indicano analiticamente i singoli elementi costitu dei delitti ascritti e il compendio probatorio utilizzato), dovendosi gl considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolv la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ric considerato che analogamente reiterativo appare il terzo motivo di ricorso, che lamenta l’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 61, c primo, n. 11 cod. pen., alla luce di quanto affermato, con corretti argomenti l e giuridici, dal giudice di appello a pag. 5 mediante adeguata applicazione consolidata giurisprudenza di legittimità,
che secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione del pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circos aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezional giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt 133 cod. pen., che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolt attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti;
ritenuto che il quarto motivo di ricorso che deduce il difetto di procedibi per assenza di querela relativamente al reato di diffamazione e l’insussistenz suoi elementi costituitivi è manchevole dell’indicazione della correlazione ragioni argomentate dalla decisione impugnata (cfr. pag. 6) e quelle pos fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni de provvedimento censurato. Va, in proposito, rammentato il principio di dir secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata n solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle post fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni d giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che compor a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l’inammissibilità;
osservato che il quinto motivo di ricorso che contesta la mancata applicazion delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza veda pag. 6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da eviden illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, second non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della conces delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorev sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente c riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disatt superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/ Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, R 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2024.