Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando l’Appello è Solo una Copia
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, non è sufficiente ripetere le stesse lamentele già esposte nei gradi di giudizio precedenti. Un recente provvedimento della Suprema Corte ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile perché i motivi addotti erano una semplice riproduzione di argomenti già vagliati e respinti. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e le conseguenze di un’impugnazione non fondata su vizi di legge specifici.
I fatti del processo
Il caso trae origine da una condanna per furto pluriaggravato, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnato alla decisione, decideva di proporre ricorso per Cassazione, affidandosi a una serie di motivi. Tra questi, contestava la sussistenza delle circostanze aggravanti, l’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (prevista dall’art. 131-bis c.p.), il diniego delle attenuanti generiche, il riconoscimento della recidiva e l’entità della pena inflitta.
L’analisi della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con una sintetica ma incisiva ordinanza, ha rigettato l’intero impianto difensivo, bollandolo come ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno osservato come tutti i motivi proposti non fossero altro che la riproposizione pedissequa di profili di censura già adeguatamente esaminati e motivatamente disattesi dal giudice di merito. In pratica, l’imputato non ha sollevato questioni di legittimità – ovvero errori nell’applicazione della legge – ma ha tentato, ancora una volta, di ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa in sede di Cassazione.
Le motivazioni della decisione
La motivazione della Corte si fonda su un pilastro del nostro sistema processuale: la funzione della Corte di Cassazione. Il suo compito non è quello di riesaminare le prove e decidere se l’imputato sia colpevole o innocente (compito dei giudici di merito, Tribunale e Corte d’Appello), ma di verificare che la legge sia stata applicata correttamente. Un ricorso che si limita a ripetere le stesse argomentazioni fattuali, senza evidenziare un vizio di legge nella sentenza impugnata, non assolve a questa funzione. La Corte ha inoltre specificato un punto di diritto rilevante: l’istituto della particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis c.p., non era neppure astrattamente applicabile al caso di specie, a causa della soglia minima di pena prevista dalla legge per il delitto di furto pluriaggravato.
Le conclusioni
La decisione in esame ribadisce un messaggio chiaro: per accedere al giudizio di Cassazione, è necessario formulare censure specifiche contro la sentenza impugnata, evidenziando errori di diritto e non limitandosi a una sterile ripetizione delle argomentazioni già sconfitte. Un ricorso inammissibile non solo priva l’imputato di ogni speranza di riforma della condanna, ma comporta anche conseguenze economiche dirette: la condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a titolo sanzionatorio a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, tra le altre ragioni, i suoi motivi sono una mera ripetizione di argomenti già adeguatamente esaminati e respinti nei precedenti gradi di giudizio, senza sollevare specifiche questioni sulla corretta applicazione della legge.
Nel caso di furto pluriaggravato è applicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Secondo questa ordinanza, l’istituto della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) non è applicabile in astratto al delitto di furto pluriaggravato a causa della cornice edittale minima della pena prevista dalla legge per tale reato.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, a titolo di sanzione, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47228 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47228 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 27/07/1978
avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per reato di cui agli artt. 624 e 625, comma primo nn. 2 e 7 e cod. pen.;
Ritenuto che tutti i motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: pag. 3 punti c) e d) sulla sussistenza delle aggravanti; pag. 3 punto a) su esclusione art. 131-bis cod. pen. – istituto neppure applicabile in astratto avuto riguardo alla cornice edittale minima prevista per il delitto di furto pluriaggravato-; pag. 4 punti e) ed f) sul diniego delle attenuanti generiche, sulla sussistenza della recidiva, sulla entità della pena;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/11/2024