Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21360 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21360 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BRINDISI il 14/07/1993
avverso la sentenza del 26/04/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che tutti i motivi di ricorso, con i quali si contesta l’affermazione
ordine alla penale responsabilità, con particolare riguardo alla sussistenza e prova degli elementi costitutivi della ricettazione, nonché il diniego delle attenu
generiche e la mancata sostituzione delle pene detentive brevi, sono privi d requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod
pen.;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non
solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decision
impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanz
di specificità;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso,
con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 3, n. 9708 del 16/02/20 Tornese, Rv. 286031 – 01; Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, COGNOME, Rv. 268713 – 01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826 – 01), le doglianze difensive dell’appello meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sull prova del dolo eventuale alla luce delle modalità dì ricezione del bene; pag. 5 s diniego delle generiche e sulla mancata sostituzione in ragione della negativ capacità a delinquere del reo, correttamente desunta dai plurimi precedenti penali e dalla condotta di vita antecedente al reato);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 aprile 2025.