Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22750 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22750 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MONTEGRANARO il 30/09/1988
avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 4 ottobre 2024 la Corte di appello di Ancona ha confermato la pronuncia del Tribunale di Ascoli Piceno del 14 dicembre 2022 con cui NOME era stato condannato alla pena di mesi dieci di reclusio ed euro 2.500,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 81 cod. pe comma 5, e 80, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico articolato motivo, violazion di legge e vizio di motivazione in ordine all’omesso riconoscimento del circostanza attenuante comune prevista dall’art. 62 n. 4 cod. pen.
Il difensore ha depositato memoria scritta con cui ha insistito l’accoglimento del ricorso.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto co motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
Deve essere osservato, infatti, come la dedotta censura, lungi d confrontarsi con la motivazione resa dalla Corte di merito in replica alle anal doglianze dedotte con l’atto di appello (cfr. pp. 5 e s. della sentenza impug di fatto reiteri le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado.
Per come chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento c si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentaz motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), de indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorre ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione, cioè innanzitutto e indefettibilimente il confronto puntuale (cioè con speci indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fond dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contes Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel ca esame, non si confronta con la motivazione della decisione impugnata, per ci solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione p quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento).
E’ inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reiter stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in se grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati
provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre: Sez. 2, n.
27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del
18/07/2014, COGNOME Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME
Rv. 243838-01).
3. All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00
in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte
Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 20 maggio 2025
Il Consigliere estensore