Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Ripetitivi
Quando si presenta un appello, è fondamentale introdurre elementi di critica specifici e pertinenti alla decisione che si contesta. Un ricorso inammissibile è spesso la conseguenza di una strategia difensiva che si limita a ripetere argomenti già esaminati e respinti nei gradi di giudizio precedenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di questo principio, ribadendo i requisiti di ammissibilità per i ricorsi.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per i reati di sostituzione di persona e ricettazione. L’imputato, non accettando la decisione, ha presentato ricorso in Cassazione, basando la sua difesa su diversi punti:
* La contestazione generale del giudizio di responsabilità.
* La richiesta di rinnovare l’istruttoria dibattimentale, ovvero di raccogliere nuove prove.
* La richiesta di derubricazione del reato di ricettazione in quello, meno grave, di incauto acquisto.
* La contestazione dell’applicazione dell’aggravante della recidiva reiterata.
In sostanza, l’imputato ha riproposto le stesse argomentazioni già presentate e valutate nel giudizio di secondo grado, sperando in un esito diverso.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso e li ha dichiarati integralmente inammissibili. La conseguenza diretta di questa decisione è stata la conferma della condanna e l’imposizione al ricorrente del pagamento delle spese processuali, oltre a una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte non è entrata nel merito delle questioni, poiché ha riscontrato un vizio preliminare che ha impedito l’analisi delle doglianze.
Le Motivazioni della Decisione
La ragione fondamentale dietro la dichiarazione di ricorso inammissibile risiede nella natura stessa dei motivi presentati. La Corte ha osservato che le censure dell’imputato erano meramente “riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito”.
In altre parole, il ricorso non conteneva una critica specifica e argomentata delle motivazioni della sentenza d’appello, ma si limitava a ripetere le stesse tesi difensive. La Cassazione ha sottolineato come la Corte d’Appello avesse già fornito ampie e logiche spiegazioni su ogni punto contestato:
1. Compendio probatorio: Le pagine 6-8 della sentenza impugnata spiegavano dettagliatamente perché le prove raccolte dimostravano la colpevolezza per entrambi i reati.
2. Rinnovazione dell’istruttoria: Pagina 8 della sentenza motivava le ragioni per cui non era necessario acquisire nuove prove.
3. Derubricazione e recidiva: Pagina 9 affrontava specificamente il rigetto della richiesta di riqualificare il reato e la correttezza dell’aumento di pena per la recidiva.
Un ricorso per Cassazione, per essere ammissibile, deve individuare un vizio di legittimità nella decisione impugnata (come un errore di diritto o un difetto di motivazione), non può essere un pretesto per chiedere ai giudici di rivalutare i fatti una terza volta.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza rafforza un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito. Chi intende impugnare una sentenza di condanna deve elaborare motivi di ricorso che dialoghino criticamente con la motivazione del giudice precedente, evidenziandone le presunte falle logiche o giuridiche. La semplice riproposizione di argomenti già sconfitti è una strada destinata all’insuccesso e comporta, come in questo caso, ulteriori conseguenze economiche per il ricorrente. La decisione serve da monito: un appello efficace richiede un’analisi critica e puntuale, non una sterile ripetizione.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge. In questo caso, è stato ritenuto tale perché i motivi erano una mera riproduzione di argomenti già esaminati e respinti nei gradi precedenti, senza una specifica analisi critica della sentenza impugnata.
Quali erano i principali motivi di ricorso nel caso specifico?
Il ricorrente contestava la sua responsabilità per i reati di ricettazione e sostituzione di persona, la mancata riqualificazione del reato in incauto acquisto, l’omessa rinnovazione dell’istruttoria e l’applicazione dell’aggravante della recidiva reiterata.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, stabilita dal giudice, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6426 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6426 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il 31/07/1963
avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il giudizio di responsabilità, l’omessa rinnovazione istruttoria, la mancata riqualificazione del reato di ricettazione in quello di incauto acquisto nonché l’esclusione della recidiva reiterata, sono indeducibili poiché tutti riproduttivi di profili di censura g adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da specifica analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 6 – 8 della sentenza impugnata sul compendio probatorio comprovante sia il reato di sostituzione di persona che quello di ricettazione; pag. 8 sulle motivate ragioni per cui non è stata disposta la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale e pag. 9 sul rigetto inerente alla richiesta di derubricazione del reato ed al corretto aumento di pena disposto per la recidiva reiterata specifica infra quinquennale);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21/01/2025