Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi di Appello Ripetitivi
Nel processo penale, l’atto di impugnare una sentenza è un diritto fondamentale, ma deve essere esercitato secondo regole precise. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce quando un appello rischia di trasformarsi in un ricorso inammissibile, specialmente se ci si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte. Questo caso, relativo a una condanna per detenzione di stupefacenti, offre uno spunto essenziale per comprendere l’importanza della specificità dei motivi di ricorso.
I Fatti del Caso: Detenzione di Stupefacenti in una Masseria
Il caso ha origine dalla condanna di un uomo a seguito di un giudizio abbreviato. L’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di detenzione illecita di un notevole quantitativo di marijuana, circa 2,3 chilogrammi, corrispondenti a oltre 8.000 dosi singole. La sostanza era stata rinvenuta, abilmente occultata, all’interno di un’abitazione presso una masseria nella campagna pugliese, a disposizione dell’imputato.
La droga era stata suddivisa e nascosta in due punti diversi: una parte in un mobiletto nella stanza centrale e un’altra all’interno di un divano letto. La Corte d’Appello aveva confermato la responsabilità penale, basando la sua decisione su acquisizioni probatorie ritenute definite e significative.
L’Appello e il Ricorso in Cassazione
L’imputato, non rassegnandosi alla condanna, ha proposto ricorso per Cassazione. La sua linea difensiva si fondava su una versione alternativa dei fatti: sosteneva che la sostanza stupefacente fosse stata occultata da terze persone a sua insaputa. Tuttavia, questa tesi era già stata presentata e rigettata dalla Corte d’Appello, che l’aveva giudicata priva di riscontri fattuali e illogica alla luce del materiale probatorio raccolto.
Il punto cruciale è che il ricorso presentato alla Suprema Corte non ha introdotto nuovi elementi critici contro la sentenza di secondo grado, ma si è limitato a una “pedissequa reiterazione” dei motivi già discussi e disattesi.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile per Genericità
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile definendolo “manifestamente infondato”. I giudici hanno sottolineato come la pronuncia impugnata fosse sorretta da una motivazione appropriata, logica e giuridicamente corretta. Il ricorso, invece, è stato considerato palesemente fondato su doglianze che si risolvevano nella mera ripetizione dei motivi d’appello.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha spiegato che, per essere ammissibile, un ricorso deve assolvere a una funzione di critica argomentata avverso la sentenza oggetto di impugnazione. Quando i motivi sono solo apparenti e non specifici, come nel caso di una semplice riproposizione di censure già esaminate e respinte, il ricorso perde la sua funzione tipica. Citando una precedente sentenza (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009), la Corte ha ribadito che un’impugnazione di questo tipo non può essere accolta.
La Corte d’Appello, si legge nell’ordinanza, aveva già motivatamente spiegato e rigettato la versione alternativa dell’imputato, evidenziandone la mancanza di qualsiasi riscontro. Pertanto, il tentativo di riproporla identica in Cassazione si è rivelato una strategia processuale inefficace e controproducente.
Le Conclusioni: Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto conseguenze concrete e onerose per il ricorrente. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, l’uomo è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa decisione finale sottolinea un principio fondamentale: il diritto di impugnazione non è un’opportunità per ripetere all’infinito le proprie ragioni, ma richiede la formulazione di critiche specifiche, pertinenti e, possibilmente, nuove rispetto a quanto già vagliato nei precedenti gradi di giudizio. In assenza di ciò, il rischio di un ricorso inammissibile e delle relative sanzioni economiche è molto elevato.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è manifestamente infondato o manca dei requisiti di legge, come nel caso in cui i motivi presentati siano una mera ripetizione di quelli già dedotti e respinti nel precedente grado di giudizio, senza formulare una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di appello sono una ‘pedissequa reiterazione’?
Significa che le argomentazioni presentate nel ricorso sono una copia letterale e acritica di quelle già esposte alla Corte d’Appello. Questo comportamento processuale rende i motivi non specifici e solo apparenti, perché non assolvono alla funzione di critica puntuale della decisione che si intende impugnare.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
A norma dell’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29243 Anno 2019
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29243 Anno 2019
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/05/2019
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CERIGNOLA il 11/10/1964
avverso la sentenza del 24/09/2018 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Motivi della decisione
Il ricorso di COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante la conferma dell’affermazione di responsabilità all’esito di giudizio abbreviato in ordine al reato di cui agli art 73, comma 4, d.P.R. 309/90, (detenzione illecita di circa KG 2,338 di marijuana pari a 8 169 dsm invenuta occultata nell’abitazione a lui in uso presso una masseria nella campagna di Cerignola, parte in un mobiletto sito nella stanza centrale e parte in un divano letto) è manifestamente infondato.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici.
Il ricorso è palesemente fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 24383801). Al riguardo, la Corte di appello ha già motivatamente spiegato e rigettato alla luce del materiale probatorio in atti i motivi di gravame attinenti alla versione alternativa priva di qualsiasi riscontro fattuale oltre che logico secondo cui la sostanza stupefacente sarebbe stata occultata da terzi ( fol 2 ).
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 maggio 2019