Ricorso Inammissibile: Analisi di un’Ordinanza della Cassazione
L’esito di un processo penale non si conclude necessariamente con la sentenza di primo grado. Le parti hanno la facoltà di impugnare le decisioni, ma l’accesso ai gradi superiori di giudizio è subordinato a regole precise. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di quando un ricorso inammissibile viene dichiarato tale, sottolineando l’importanza di presentare motivi di impugnazione validi e non meramente ripetitivi. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere meglio i limiti del diritto di impugnazione.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello di Roma. L’imputato contestava la decisione dei giudici di secondo grado su due punti principali: la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l’applicazione della recidiva, che aveva comportato un aggravamento della pena.
Il ricorrente, nel suo appello alla Suprema Corte, ha tentato di rimettere in discussione queste due valutazioni, sperando in un esito più favorevole. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso con esito negativo per l’imputato.
L’inammissibilità del ricorso per carenza di nuovi argomenti
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile, non entrando nel merito delle questioni sollevate. La ragione di questa decisione risiede nel fatto che i motivi presentati erano essenzialmente una riproduzione delle stesse critiche già esaminate e respinte dalla Corte di Appello, senza l’aggiunta di nuovi e validi elementi di valutazione.
La questione delle attenuanti generiche
Il primo motivo di ricorso riguardava la richiesta di concessione delle attenuanti generiche. L’imputato aveva basato la sua richiesta principalmente sul fatto di essersi spontaneamente consegnato alle forze dell’ordine. La Corte di Cassazione ha osservato che questa circostanza era già stata presa in considerazione e valorizzata dai giudici di merito. Infatti, proprio per questo comportamento, all’imputato era già stata riconosciuta l’attenuante specifica prevista dall’art. 385, quarto comma, del codice penale. Secondo la Corte, un elemento già utilizzato per concedere un’attenuante specifica non può essere riproposto per giustificare anche la concessione delle attenuanti generiche, in assenza di altri fattori meritevoli di considerazione. La critica mossa dall’imputato era quindi una semplice ripetizione di un argomento già adeguatamente confutato.
La valutazione sulla recidiva
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla contestazione della recidiva, è stato giudicato inammissibile. La Corte di Appello aveva motivato la sua decisione non solo elencando le precedenti condanne dell’imputato, ma anche sottolineando la sua ‘pervicace persistenza di una intensa carica delinquenziale’. La Cassazione ha ritenuto questa motivazione puntuale e sufficiente a giustificare l’aggravamento del trattamento sanzionatorio. Il ricorso, anche su questo punto, non ha offerto elementi nuovi in grado di scalfire la logicità e la coerenza della decisione impugnata.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Le motivazioni della Corte si fondano su un principio cardine del processo di impugnazione: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti, ma un controllo di legittimità sulle decisioni dei giudici di merito. Se i motivi di ricorso sono una mera riproposizione di argomenti già discussi e rigettati, senza evidenziare vizi di legge o di motivazione (come illogicità o contraddittorietà), il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile. In questo caso, la Corte ha rilevato che le decisioni della Corte di Appello erano state adeguatamente motivate e che il ricorrente non aveva introdotto critiche nuove o pertinenti.
Conclusioni
La decisione in esame ribadisce che per accedere al giudizio di Cassazione è necessario formulare censure specifiche e pertinenti contro la sentenza impugnata, evitando di riproporre le stesse questioni già vagliate nei gradi precedenti. La declaratoria di inammissibilità comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una somma a favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di un uso corretto e consapevole degli strumenti di impugnazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una mera riproduzione di critiche già esaminate e adeguatamente respinte dalla Corte di Appello, senza l’aggiunta di nuovi elementi di valutazione.
È possibile ottenere le attenuanti generiche per il solo fatto di essersi consegnati alla polizia?
No, secondo questa ordinanza, se il fatto di essersi consegnati è già stato valutato per concedere un’attenuante specifica (in questo caso, quella dell’art. 385 c.p.), lo stesso elemento non può essere utilizzato anche per ottenere le attenuanti generiche, a meno che non vi siano altri fattori rilevanti.
Come è stata giustificata la recidiva in questo caso?
La recidiva è stata ritenuta motivata non solo sulla base delle precedenti condanne dell’imputato (le ‘plurime ricadute nel delitto’), ma anche valorizzando la sua ‘palesata pervicace persistenza di una intensa carica delinquenziale’, considerata sufficiente a giustificare un aggravamento della pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31492 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31492 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il 16/07/1991
avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udìta la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo con cui si censura l’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche è riproduttivo di analoga critica adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato come neppure il ricorrente avesse indicato elementi valorizzabili, se non la circostanza che l’imputato si fosse consegnato agli organi di polizia, evenienza già presa i esame attraverso la riconosciuta attenuante di cui al quarto comma dell’art. 385 cod. pen.;
rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si censura la ritenuta recidiva invero motivata, non solo attraverso la puntuale evocazione delle plurime ricadute nel delitto da parte del ricorrente, ma anche con la valorizzazione della palesata pervicace persistenza di una intensa carica delinquenziale, tale da giustificare l’aggravamento del trattamento sanzionatorio;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/07/2025.