Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21415 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21415 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/05/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a PALERMO il 01/05/1993 COGNOME NOME nato a PALERMO il 27/12/1998
avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Letti i ricorsi proposti nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME
avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte di appello ha confermato la pronuncia di primo grado, che ha condannato NOME COGNOME per il reato di cui
agli artt. 110 e 337 cod. peri. e NOME COGNOME per i reati di cui agli artt. 110, 3
e 707 cod. pen.;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
rilevato che i motivi dedotti da entrambi i ricorrenti in ordine all’affermazione
della responsabilità per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. sono tesi a sollecita una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee a
sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di doglianza già
adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagine 2, 3 e 4 della sentenza impugnata);
considerato che anche gli altri due motivi dedotti soltanto da NOME COGNOME, relativi all’affermazione della responsabilità per il reato di cui all’art. 707 cod. pe e al diniego delle attenuanti generiche, sono riproduttive di censure già adeguatamente disattese dalla Corte territoriale (cfr. pagina 4 e 6 della sentenza impugnata);
ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5/5/2025