Ricorso Inammissibile: la Cassazione e il Principio di Autosufficienza
Presentare un ricorso in Cassazione richiede il rispetto di rigorosi requisiti formali e sostanziali. Quando questi vengono a mancare, l’esito è spesso una declaratoria di ricorso inammissibile, che impedisce alla Corte di esaminare il merito della questione. Una recente ordinanza ci offre un chiaro esempio di come la ripetitività dei motivi e la violazione del principio di autosufficienza conducano a tale risultato.
I Fatti del Caso: la Detenzione di un’Arma Impropria
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello nei confronti di un individuo per la detenzione di un bastone nunchaku, considerato un’arma impropria. Non ritenendo giusta la decisione, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, sperando in una riforma della sentenza di secondo grado.
L’Appello e le Censure Ripetitive
Il ricorrente basava il suo appello su una serie di motivi che, tuttavia, non introducevano nuovi elementi di valutazione. La difesa si limitava, infatti, a riproporre le stesse censure e argomentazioni che erano già state attentamente esaminate e respinte con motivazioni giuridicamente corrette dal giudice di merito nel precedente grado di giudizio. Questo approccio è spesso considerato inefficace in sede di legittimità, dove la Corte di Cassazione non è chiamata a riesaminare i fatti, ma a valutare la corretta applicazione della legge.
Ricorso Inammissibile e la Violazione del Principio di Autosufficienza
Oltre alla natura meramente ripetitiva dei motivi, il ricorso presentava un vizio procedurale ancora più grave. La difesa sosteneva una presunta contraddittorietà nella motivazione della sentenza d’appello rispetto a un verbale di dichiarazione spontanea. Tuttavia, il ricorrente ometteva di allegare tale verbale all’atto di ricorso.
Questa omissione costituisce una chiara violazione del principio di autosufficienza del ricorso. Tale principio impone che l’atto di impugnazione debba contenere tutti gli elementi necessari per permettere alla Corte di comprendere pienamente le censure sollevate, senza dover ricercare o consultare atti e documenti esterni non allegati. Se si lamenta una contraddizione basata su un documento, quel documento deve essere fornito.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Sulla base di queste premesse, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato come i motivi fossero una semplice riproduzione di censure già adeguatamente vagliate e disattese. Hanno inoltre evidenziato come l’asserita contraddittorietà della motivazione fosse stata introdotta senza rispettare il principio di autosufficienza, rendendo la doglianza non valutabile nel merito. La Corte, quindi, non è nemmeno entrata nel vivo della questione, fermandosi a questa valutazione preliminare di carattere procedurale.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità ha avuto conseguenze economiche dirette per il ricorrente. In linea con la prassi consolidata, la Corte lo ha condannato al pagamento delle spese processuali. In aggiunta, è stato condannato al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è prevista per disincentivare la proposizione di ricorsi palesemente infondati o privi dei requisiti di legge. La decisione della Corte d’Appello è così diventata definitiva.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due ragioni: in primo luogo, i motivi proposti erano una mera riproduzione di argomentazioni già esaminate e respinte dalla corte precedente; in secondo luogo, violava il principio di autosufficienza perché non era stato allegato un verbale menzionato nel ricorso stesso.
Cosa significa “principio di autosufficienza del ricorso”?
Significa che l’atto di ricorso deve contenere tutti gli elementi necessari affinché il giudice possa comprendere e valutare le censure sollevate, senza dover consultare altri documenti non allegati. In questo caso, il ricorrente ha citato un verbale di dichiarazione spontanea senza includerlo nell’atto.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48187 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48187 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BAIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
vir
Rilevato che NOME COGNOME impugna il provvedimento indicato nell’intestazione;
Ritenuto che i motivi proposti in ricorso sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disaittese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine all’attribuzione della responsabilità per la detenzione del bastone nunchaku, mentre l’assenta contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata rispetto al verbale di dichiarazione spontanea segnalata in ricorso è introdotta senza allegare tale verbale, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 ottobre 2023.